C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 18/02/2020 – Delibera – RECLAMO n.32 della Società U.S.D. CACCURESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123 del 7.02.2020 (squalifica calciatore LORIA Giuseppe fino al 6.3.2020).
RECLAMO n.32 della Società U.S.D. CACCURESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.123 del 7.02.2020 (squalifica calciatore LORIA Giuseppe fino al 6.3.2020).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante contesta la delibera del primo giudice che - per la parte che qui si impugna - ha squalificato, fino al 06/03/2020, il calciatore Loria Giuseppe capitano della società U.S.D. Caccurese, quale firmatario, in qualità di Dirigente Accompagnatore della citata società, di distinta di gara recante il nominativo di calciatore non regolarmente tesserato e quindi in posizione irregolare. La Caccurese nel reclamo chiede che si accerti la totale estraneità del Loria non a conoscenza dell’irregolarità presente e conseguentemente si annulli o si riduca la sanzione, irrogandola eventualmente al segretario della società autore dell’errore. Le argomentazioni non meritano pregio perché il Loria, firmando la distinta, si è attribuita formalmente la paternità delle certificazioni contenute nella stessa e quindi anche quelle relative alla legittimità della posizione dei calciatori presenti nella stessa. Il reclamo va, pertanto, rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia.
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