C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 09/10/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di: La Società U.S.D. BORGIA 2007 (matricola 919441) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente alla quale apparteneva il Sig. Magro Maurizio (allenatore della società); La Società A.S.D. REAL MONTEPAONE (matricola 945239) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente quale apparteneva il Sig. Pisano Alessandro (allenatore della società). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 1399/695 pfi 18-19/MS/CS/Jg del 26/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di:
La Società U.S.D. BORGIA 2007 (matricola 919441) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente alla quale apparteneva il Sig. Magro Maurizio (allenatore della società); La Società A.S.D. REAL MONTEPAONE (matricola 945239) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente quale apparteneva il Sig. Pisano Alessandro (allenatore della società). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 1399/695 pfi 18-19/MS/CS/Jg del 26/07/2019.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 695 pfi 18-19 avente ad oggetto .”Condotte violente poste in essere in reciproco danno dagli allenatori Pisano Alessandro e Magro Maurizio al termine della gara USD Borgia – ASD Real Montepaone del 28.10.2018, i quali a loro volta sporgevano denuncia – querela alle competenti Autorità in violazione del vincolo di giustizia”. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 24 gennaio 2019 al n. 695 pfi18-19; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1) Lettera di incarico Prot. 7487/695 pfi18-19 MS/CS/jg; 2) Raccomandata del 2.11.18 della LND Calabria alla Procura Federale; 3) E-mail della Società REAL MONTEPAONE al CR Calabria in data 30.10.18; 4) Denuncia del Sig. PISANO Alessandro, ai Carabinieri di Soverato (CZ) in data 29.10.18; 5) Certificato del Pronto Soccorso del Sig. PISANO Alessandro del 28.10.18; 6) Copia Articolo della Gazzetta del Sud del 31.10.18;
7) Copia S400 del Sig. PISANO Alessandro; 8) Copia S400 del Sig. MAGRO Maurizio; 9) Copia del Referto di gara “BORGIA – MONTEPAONE” del 28.10.18; 10) Comunicato Ufficiale n. 54 del 31.10.18; 11) Fogli di censimento delle Società “USD BORGIA 2007” e “ASD REAL MONTEPAONE” relativi alla Stagione Sportiva 2018/2019; 12) Comunicazione della LND Calabria alla Procura Federale, datata 23.11.2018; 13) Audizione Sig. PISANO Alessandro dell’11.03.19; 14) Audizione Sig. CONIDI Nicola dell’11.03.19; 15) Audizione Sig. PISANO Alessandro dell’11.03.19; 16) Audizione Sig. PIRRO’ Stefano dell’11.03.19; 17) S400 dei tesserati SCARFONE Antonio, PUGLIESE Nicola e PASSAFRO Velio Leonardo; 18) Audizione Sig. PUGLIESE Nicola del 12.04.19; 19) Audizione Sig. PASSAFARO Velio Leonardo del 12.04.19; 20) Audizione Sig. PUGLIESE Nicola del 12.04.19; 21) Audizione Sig. MAGRO Maurizio del 12.04.19; 22) Copia della denuncia/querela alla Procura della Repubblica del Sig. MAGRO Maurizio; 23) Audizione Sig. LA PIANA Franco del 12.04.19; 24) Richiesta Atti, del 29.04.19, al Comitato Regionale Calabria e relativa risposta; 25) Relazione del Collaboratore della Procura Federale. Accertato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati risulta acclarata la circostanza che al termine della gara USD Borgia – ASD Real Montepaone del 28.10.2018, nel tunnel che porta agli spogliatoi, Magro Maurizo allenatore della società “U.S.D. BORGIA 2007” e Pisano Alessandro allenatore della società “ASD REAL MONTEPAONE” tenevano una condotta violenta aggredendosi reciprocamente e riportando il primo una contusione alla spalla dx ed il secondo una ferita lacero-contusa suturata con n. 4 punti; Accertato che Magro Maurizio ha presentato presso la stazione dei Carabinieri di Catanzaro Lido in data 28.10.2018 la denuncia-querela a carico del tesserato Pisano Alessandro senza l’autorizzazione federale in violazione del vincolo di giustizia; Accertato che Pisano Alessandro ha presentato presso la stazione dei Carabinieri di Soverato in data 29.10.2018 la denuncia-querela a carico del tesserato Magro Maurizio senza l’autorizzazione federale in violazione del vincolo di giustizia nonostante avesse riferito al Collaboratore delle Procura Federale in sede di audizione di aver richiesto la preventiva autorizzazione; Ritenuto pertanto che Magro Maurizio, tesserato all’epoca dei fatti e attualmente in qualità di allenatore di base per la società U.S.D. Borgia 2007 debba rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 (dovere di lealtà e correttezza), dell’art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche), art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente in relazione all’art. 38 comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico (norme di comportamento) e all’ art. 30 comma 4 dello Statuto Federale (vincolo di giustizia) per aver presentato presso la stazione dei Carabinieri Catanzaro Lido in data 28.10.2018 la denuncia-querela a carico del tesserato Magro Maurizio senza l’autorizzazione federale in violazione del vincolo di giustizia; Ritenuto altresì che Pisano Alessandro tesserato all’epoca dei fatti e attualmente in qualità di allenatore di base per la società ASD Real Montepaone debba rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 (dovere di lealtà e correttezza), dell’art. 3 comma 1 (responsabilità delle persone fisiche), art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente in relazione all’art. 38 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico (norme di comportamento) e all’ art. 30 comma 4 dello Statuto Federale (vincolo di giustizia) per aver presentato presso la stazione dei Carabinieri di Soverato la denuncia-querela a carico del tesserato Magro Maurizio senza l’autorizzazione federale in violazione del vincolo di giustizia nonché per aver reso dichiarazioni non veritiere in sede di audizione al collaboratore della Procura Federale non collaborando fattivamente e lealmente con gli organo disciplinari; Ritenuto inoltre che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta della Società U.S.D. Borgia 2007 ai sensi per gli effetti di cui all’art. 4 comma 2 (responsabilità delle società) e all’ art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente alla quale apparteneva Magro Maurizio (allenatore) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; Ritenuto infine che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta della Società ASD Real Montepaone ai sensi per gli effetti di cui all’art. 4 comma 2 (responsabilità delle società) e all’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente alla quale apparteneva Pisano Alessandro (allenatore) al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
Vista la comunicazione di conclusione delle indagini n. Prot. 12480/695 pfi 18-19 MS/CS/jg inviata a Magro Maurizio, Pisano Alessandro e alle società U.S.D. Borgia 2007 e ASD Real Montepaone da tutti regolarmente ricevuta; Considerato che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva né hanno chiesto di essere ascoltati,e, pertanto, non vi sono elementi nuovi e rilevanti per superare le ipotesi di responsabilità disciplinare a carico dello stesso ; Considerato che nei confronti di Magro Maurizio e Pisano Alessandro, aventi la qualifica di allenatore di base , si provvede con atto autonomo innanzi alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico; Visti gli artt. 32 ter, comma 4 N.O.I.F.; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Biagio Romano; HANNO DEFERITO al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE c/o C.R. Calabria: 1) La società U.S.D. Borgia 2007; 2) La società ASD Real Montepaone; per rispondere: La Società U.S.D. Borgia 2007 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 , C.G.S. e dell’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria ) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente alla quale apparteneva Magro Maurizio (allenatore della società); La Società ASD Real Montepaone a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. e dell’art. 15 commi 1 e 2 (violazione della clausola compromissoria) del Codice di Giustizia Sportiva ratione temporis vigente quale apparteneva Pisano Alessandro (allenatore della società). IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 7.10.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. Nessuna compariva per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: -per la società U.S.D. BORGIA 2007 (matricola 919441) tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 500,00 di ammenda; -per la A.S.D. REAL MONTEPAONE (MATRICOLA 945239) tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 500,00 di ammenda I MOTIVI DELLA DECISIONE L’attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l’irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territorile rroga le seguenti sanzioni: -per la società U.S.D. BORGIA 2007 (matricola 919441) TRE (3) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione 2019/2020 ed euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda; -per la società A.S.D. REAL MONTEPAONE (matricola 945239) TRE (3) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione 2019/2020 ed euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
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