C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 13/07/2020 – Delibera – OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.26 (s.s.2019/2020) a carico di: SPORTELLI LUCA, Arbitro Effettivo del Comitato Regionale Calabria A.I.A. – Sezione di Lamezia Terme, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. c), del Regolamento A.I.A., e agli artt. 5, commi 1, 2 e 3, e 6.1, comma 1, del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A. perché, in occasione della gara Bovalinese – Sersale del 23.11.2019, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Calabria – Girone “A”, durante la quale svolgeva le funzioni di assistente arbitrale: a) teneva un contegno aggressivo nei confronti dei tesserati della Società Bovalinese presenti in panchina e, al minuto 25 del primo tempo, a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore in favore della predetta squadra e in risposta alle rimostranze dell’allenatore, Sig. Maurizio Panarello, affermava all’indirizzo di quest’ultimo e della panchina in modo inopportuno che non si poteva assegnare un calcio di rigore dopo soli 20 minuti di gioco; b) teneva un contegno insofferente nei confronti del pubblico che contestava le decisioni arbitrali, circostanza che provocava ulteriore nervosismo del pubblico medesimo; c) proferiva all’allenatore della Società Bovalinese, Sig. Maurizio Panarello, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara, la seguente espressione offensiva: “a Bovalino siete e fate i delinquenti” Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 13268/703/pfi19-20/MDL/Jg del 12/06/2020.
OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.26 (s.s.2019/2020) a carico di:
SPORTELLI LUCA, Arbitro Effettivo del Comitato Regionale Calabria A.I.A. – Sezione di Lamezia Terme, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. c), del Regolamento A.I.A., e agli artt. 5, commi 1, 2 e 3, e 6.1, comma 1, del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A. perché, in occasione della gara Bovalinese – Sersale del 23.11.2019, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Calabria - Girone “A”, durante la quale svolgeva le funzioni di assistente arbitrale: a) teneva un contegno aggressivo nei confronti dei tesserati della Società Bovalinese presenti in panchina e, al minuto 25 del primo tempo, a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore in favore della predetta squadra e in risposta alle rimostranze dell’allenatore, Sig. Maurizio Panarello, affermava all’indirizzo di quest’ultimo e della panchina in modo inopportuno che non si poteva assegnare un calcio di rigore dopo soli 20 minuti di gioco; b) teneva un contegno insofferente nei confronti del pubblico che contestava le decisioni arbitrali, circostanza che provocava ulteriore nervosismo del pubblico medesimo; c) proferiva all’allenatore della Società Bovalinese, Sig. Maurizio Panarello, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara, la seguente espressione offensiva: “a Bovalino siete e fate i delinquenti” Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 13268/703/pfi19-20/MDL/Jg del 12/06/2020.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, - Letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 703pfi19-20 avente a oggetto: “Condotta del Sig. Luca Sportelli, assistente arbitrale della gara Bovalinese - Sersale del 23.11.19 (Eccellenza) nel corso della quale avrebbe rivolto frasi offensive, sprezzanti ed intimidatorie nei confronti dell'allenatore e della panchina della ASD Bovalinese 1911. Altra segnalazione inerente comportamenti tenuti dal suddetto in altre gare, è stata trasmessa al CR Calabria dal D.S. della F.C. Isola Capo Rizzuto (7423). Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 08/01/20 al n. 703 pfi 19-20”; - Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata, a seguito della quale il soggetto avvisato non ha fatto pervenire memorie difensive, né ha richiesto di essere sentito;
-Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati compiuti vari atti di indagine, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: · Lettera del Comitato Regionale Calabria Figc – Lnd a firma del presidente Saverio Mirarchi; · Esposto/denuncia a firma della presidente dell’Asd Bovalinese 1911; · Email trasmessa dall’avvocato Piero Francesco Garrubba – direttore sportivo della società Isola Capo Rizzuto; · Rapporto di gara dell’arbitro effettivo Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa; · Distinta di gara Asd Bovalinese 1911; · Distinta di gara Asd Sersale; · Comunicato Ufficiale nr. 80 del 28 novembre 2019; · Copia dei “fogli di censimento” della società Asd Bovalinese 1911 della stagione sportiva 2019/2020; · Copia dei “fogli di censimento” della società Asd Sersale della stagione sportiva 2019/2020; · Copia dei “fogli di censimento” della società Asd Isola Capo Rizzuto stagione sportiva 2019/2020; · Copia foglio “Tesseramento Federale Arbitro” intestato a Luca Sportelli; · Convocazione tesserati; · Convocazione tesserato AIA; · Seconda convocazione tesserato AIA; · Seconda convocazione dirigente società; · Certificato medico presidente Asd Bovalinese 1911; · Relazione dell’Organo Tecnico; · Relazione dell’Osservatore arbitrale; · Richiesta di rogatoria; · Dichiarazioni rese dall’assistente Luca Sportelli in data 05.02.2020 al collaboratore della Procura Federale delegato Giancarlo FILAURO; · Dichiarazione rilasciata in data 16.01.2020 da Panarello Maurizio (Allenatore Asd Bovalinese 1911); · Dichiarazione rilasciata in data 16.01.2020 da Iaria Francesco (Dirigente Asd Bovalinese 1911); · Dichiarazione rilasciata in data 16.01.2020 da Bruzzè Domenico (Segretario Asd Bovalinese 1911); · Dichiarazione rilasciata in data 17.01.2020 da Garrubba Piero Francesco (Direttore sportivo Asd Isola Capo Rizzuto); · Dichiarazione rilasciata in data 07.02.2020 da Graziella Pollifrone (Presidente Asd Bovalinese 1911); -Rilevato che, dall’esame degli atti sopra indicati e, in particolare, delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dai Signori Pollifrone Graziella (Presidente Asd Bovalinese 1911), Panarello Maurizio (Allenatore Asd Bovalinese 1911), Iaria Francesco (Dirigente Asd Bovalinese 1911), Bruzzè Domenico (Segretario Asd Bovalinese 1911), è emerso che Sportelli Luca, Arbitro Effettivo del Comitato Regionale Calabria A.I.A. – Sezione di Lamezia Terme, in occasione della gara Bovalinese – Sersale del 23.11.2019, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Calabria - Girone “A”, durante la quale svolgeva le funzioni di assistente arbitrale, teneva un contegno aggressivo nei confronti dei tesserati della Società Bovalinese presenti in panchina e, al minuto 25 del primo tempo, a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore in favore della predetta squadra e in risposta alle rimostranze dell’allenatore, Sig. Maurizio Panarello, affermava all’indirizzo di quest’ultimo e della panchina in modo inopportuno che non si poteva assegnare un calcio di rigore dopo soli 20 minuti di gioco. Lo stesso, inoltre, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara, profferiva all’allenatore della Società Bovalinese, Sig. Maurizio Panarello, la seguente espressione offensiva: “a Bovalino siete e fate i delinquenti”. -Rilevato, altresì, che l’Organo Tecnico, nella propria relazione, precisa che l’assistente Sportelli “nel primo tempo non gestisce bene i rapporti con la panchina locale (l’osservatore, posizionato alle sue spalle, mi ha riferito che egli diceva nei confronti degli occupanti della panchina locale: “se non vi calmate faccio sospendere la gara”, frase confermata nel colloquio di fine gare), anche perché ha parlato eccessivamente con l’allenatore locale”, mentre l’Osservatore Arbitrale, nella propria valutazione, afferma che l’assistente medesimo “non deve mostrare segni di insofferenza nei confronti del pubblico che protesta e inveisce nei suoi confronti. Questo suo aspetto comportamentale ha innalzato il nervosismo già di per sé elevato del pubblico”. -Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. c), del Regolamento A.I.A., e agli artt. 5, commi 1, 2 e 3, e 6.1, comma 1, del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A.; -Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Dario Perugini; -Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:
- SPORTELLI LUCA, Arbitro Effettivo del Comitato Regionale Calabria A.I.A. – Sezione di Lamezia Terme, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. c), del Regolamento A.I.A., e agli artt. 5, commi 1, 2 e 3, e 6.1, comma 1, del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A. perché, in occasione della gara Bovalinese – Sersale del 23.11.2019, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Calabria - Girone “A”, durante la quale svolgeva le funzioni di assistente arbitrale: a) teneva un contegno aggressivo nei confronti dei tesserati della Società Bovalinese presenti in panchina e, al minuto 25 del primo tempo, a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore in favore della predetta squadra e in risposta alle rimostranze dell’allenatore, Sig. Maurizio Panarello, affermava all’indirizzo di quest’ultimo e della panchina in modo inopportuno che non si poteva assegnare un calcio di rigore dopo soli 20 minuti di gioco; b) teneva un contegno insofferente nei confronti del pubblico che contestava le decisioni arbitrali, circostanza che provocava ulteriore nervosismo del pubblico medesimo; c) proferiva all’allenatore della Società Bovalinese, Sig. Maurizio Panarello, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara, la seguente espressione offensiva: “a Bovalino siete e fate i delinquenti”. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 10 luglio 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. È presente il deferito Luca Sportelli assistito dall’Avv. Roberto Battimelli. Pima dello svolgimento della prima udienza, il deferito Luca Sportello ha chiesto all'organo giudicante - previo accordo con la Procura federale - l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura. Nella fattispecie: - la sospensione per mesi sei (6) da ridurre a mesi quattro (4). Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo cui gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura; Visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione; Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S.. P.Q.M. dichiara l’efficacia dell’accordo e definisce il procedimento con l’irrogazione della seguente sanzione: - a Luca SPORTELLI, arbitro Effettivo del Comitato Regionale Calabria A.I.A. – Sezione di Lamezia Terme, la sospensione per MESI QUATTRO(4).
Share the post "C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 13/07/2020 – Delibera – OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.26 (s.s.2019/2020) a carico di: SPORTELLI LUCA, Arbitro Effettivo del Comitato Regionale Calabria A.I.A. – Sezione di Lamezia Terme, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3, lett. c), del Regolamento A.I.A., e agli artt. 5, commi 1, 2 e 3, e 6.1, comma 1, del Codice Etico e di Comportamento dell’A.I.A. perché, in occasione della gara Bovalinese – Sersale del 23.11.2019, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Calabria – Girone “A”, durante la quale svolgeva le funzioni di assistente arbitrale: a) teneva un contegno aggressivo nei confronti dei tesserati della Società Bovalinese presenti in panchina e, al minuto 25 del primo tempo, a seguito della mancata concessione di un calcio di rigore in favore della predetta squadra e in risposta alle rimostranze dell’allenatore, Sig. Maurizio Panarello, affermava all’indirizzo di quest’ultimo e della panchina in modo inopportuno che non si poteva assegnare un calcio di rigore dopo soli 20 minuti di gioco; b) teneva un contegno insofferente nei confronti del pubblico che contestava le decisioni arbitrali, circostanza che provocava ulteriore nervosismo del pubblico medesimo; c) proferiva all’allenatore della Società Bovalinese, Sig. Maurizio Panarello, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo della gara, la seguente espressione offensiva: “a Bovalino siete e fate i delinquenti” Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 13268/703/pfi19-20/MDL/Jg del 12/06/2020."