C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 21/10/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5 A CARICO della Società U.S.D. PAOLANA per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente LO GATTO GIUSEPPE, il quale: 1) ha sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l’accordo economico relativi all’allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nel procedimento relativo al ricorso n. 93/89 proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale) e successivamente per avere inviato, pur consapevole della falsità delle firme in questione, in data 5.1.2018 tali documenti al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND; 2) ha ribadito, nell’ambito del citato giudizio arbitrale, la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell’11.2.2019 (Fatti commessi in Paola in data 4.1.2018, 5.1.2018, 2.1.2019 e 11.2.2019); b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del soggetto, non identificato ma riconducibile alla predetta società, che ha materialmente falsificato le firme del Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO sulla richiesta di tesseramento e sull’accordo economico del 4.1.2018 (Fatto commesso in Paola in data 4.2.2018). Deferimento Procura Federale Prot. 3750/777 pf 19 20 MDL/PS DEL 24 settembre 2020.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5 A CARICO della Società U.S.D. PAOLANA
per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente LO GATTO GIUSEPPE, il quale: 1) ha sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l’accordo economico relativi all’allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nel procedimento relativo al ricorso n. 93/89 proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale) e successivamente per avere inviato, pur consapevole della falsità delle firme in questione, in data 5.1.2018 tali documenti al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND; 2) ha ribadito, nell’ambito del citato giudizio arbitrale, la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell’11.2.2019 (Fatti commessi in Paola in data 4.1.2018, 5.1.2018, 2.1.2019 e 11.2.2019); b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del soggetto, non identificato ma riconducibile alla predetta società, che ha materialmente falsificato le firme del Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO sulla richiesta di tesseramento e sull’accordo economico del 4.1.2018 (Fatto commesso in Paola in data 4.2.2018). Deferimento Procura Federale Prot. 3750/777 pf 19 20 MDL/PS DEL 24 settembre 2020.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 777 pfi 19-20, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17.1.2020, avente ad oggetto: “Condotta della società U.S.D. Paolana che ha sottoscritto un accordo economico con l’allenatore Bruno Vittorio Caligiuri disconosciuto dallo stesso allenatore e ritenuto falso a seguito di perizia calligrafica disposta nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale della LND”; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1) lettera di incarico del 17.1.2020 (prot. 9011/771 pfi 19-20/MDL/ps); 2) lettera di trasmissione atti del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti alla Procura Federale del 21.12.2019, con allegata la copia del fascicolo relativo al ricorso n. 93/89 proposto dall’allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO nei confronti della società U.S.D. PAOLANA e conclusosi con il lodo arbitrale del 30.5.2019; 3) copia della CTU Grafogiudiziaria (con allegati) redatta dalla Dott.ssa Silvia Passerini su incarico del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti affidato nell’ambito del ricorso n. 93/89; 4) fogli di censimento della U.S.D. PAOLANA relativi alle stagioni sportive 2019-2020, 2018-2019 e 2017-2018 e interrogazione del sistema AS400 relativa a CALIGIURI BRUNO VITTORIO; Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati sono emerse le seguenti condotte di rilievo disciplinare. In data 18.12.2018 il Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO presentava ricorso al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti per ottenere dalla società U.S.D. PAOLANA, per la quale aveva svolto nella stagione sportiva 2017-2018 la funzione di responsabile della prima squadra, il pagamento del residuo (pari a complessivi € 8.395,63) del corrispettivo previsto nell’accordo economico a titolo oneroso del 4.1.2018 (l’accordo, in particolare, prevedeva il pagamento della somma di € 4.000 quale premio di tesseramento annuale, oltre al rimborso dell’indennità chilometrica). Il Collegio Arbitrale richiedeva al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND la trasmissione di copia del citato accordo economico e il Comitato inviava la copia di un accordo economico a titolo oneroso datato 4.1.2018 ma diverso da quello prodotto dal Sig. CALIGIURI e copia di una comunicazione, inviata via pec, del 5.1.2018 della società U.S.D. PAOLANA, mediante la quale la società chiedeva di sostituire tale accordo con un altro accordo a titolo gratuito che veniva allegato alla comunicazione. Nelle proprie prime deduzioni, inviate via pec in data 2.1.2019, la società in questione ribadiva che l’unico accordo sottoscritto con l’allenatore CALIGIURI era l’accordo a titolo gratuito del 4.1.2018 che veniva allegato allo scritto difensivo. Il Collegio Arbitrale, a questo punto, invitava le parti ad interloquire specificamente in ordine ai diversi accordi economici presenti in atti: la società U.S.D. PAOLANA ribadiva, nella pec dell’11.2.2019, che l’unico accordo stipulato con il Sig. CALIGIURI era quello a titolo gratuito del 4.1.2018 inviato anche al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND mentre l’allenatore evidenziava che l’unico accordo da lui firmato era quello a titolo oneroso allegato al ricorso introduttivo e inviato con raccomandata del 5.1.2018 al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND e, disconoscendo le firme apposte sui documenti prodotti dalla società, chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
Il Collegio Arbitrale, al fine di dirimere la questione dell’autenticità delle firme, affidava alla Dott.ssa Silvia Passerini l’incarico di redigere perizia grafologica per verificare la veridicità delle firme apposte dal Sig. CALIGIURI sui documenti prodotti dalla società U.S.D. PAOLANA (e cioè la richiesta emissione tessera di tecnico e l’accordo economico datati entrambi 4.1.2018). La grafologa, dopo aver espletato le verifiche necessarie (ivi compreso il saggio grafico), depositava l’elaborato nel quale si evidenziava che “le sottoscrizioni a nome ‘Bruno Caligiuri’, apposte su due documenti entrambi datati 4.1.2018, non sono riconducibili alla mano dello stesso Caligiuri Bruno Vittorio” (cfr. pag. 175 del fascicolo). Il Collegio Arbitrale, pertanto, alla luce delle risultanze della perizia grafologica, accoglieva, con il lodo del 30.5.2019, il ricorso del Sig. CALIGIURI e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza in ordine alle firme apposte sui documenti prodotti dalla società U.S.D. PAOLANA e riconosciute come false dalla perizia grafologica. L’esame della documentazione sopra descritta consente di ritenere provato oggettivamente che la società U.S.D. PAOLANA ha trasmesso, a mezzo pec, in data 5.1.2018 (cfr. pag. del 78 fascicolo) al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND due documenti (il tesseramento e l’accordo economico gratuito relativi all’allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, entrambi datati 4.1.2018, firmati per conto della società U.S.D. PAOLANA dal Presidente LO GATTO GIUSEPPE) recanti le firme dell’allenatore CALIGIURI rivelatesi poi false. La predetta società, poi, in seguito al ricorso proposto dal CALIGIURI, ha ribadito la veridicità di tali documenti anche nelle deduzioni presentate al Collegio Arbitrale in data 2.1.2019 (alle quali si allegava anche copia dell’accordo economico gratuito del 4.1.2018, cfr. pag. 81 del fascicolo) e in data 11.2.2019 (cfr. pag. 68 del fascicolo). Pur non essendo allo stato individuabile il soggetto che ha apposto materialmente le firme false sui documenti citati, è evidente che si tratta comunque di una persona riconducibile alla società U.S.D. PAOLANA, società che aveva interesse a depositare presso il Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND un accordo economico a titolo gratuito sostitutivo del reale accordo di natura onerosa intervenuto fra le parti. L’accordo in questione e la richiesta di tesseramento, come anticipato, sono stati firmati per conto della società dal Presidente LO GATTO GIUSEPPE, il quale, pertanto, trattandosi di documenti che le parti firmano nello stesso momento, era consapevole che il sottoscrittore reale non era l’allenatore CALIGIURI. Oltre ad aver sottoscritto due documenti consapevole che la firma della controparte era falsa, il Presidente LO GATTO ha pure dapprima inviato, per il tramite del segretario sportivo Pepe Alessandro (rispetto al quale non vi sono elementi idonei che consentano di dimostrare che fosse a conoscenza della falsificazione in esame), mediante la pec del 5.1.2018, al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND tali documenti falsi, precisando che l’accordo economico da prendere in considerazione era quello gratuito, e successivamente, in sede di ricorso dinanzi al Collegio Arbitrale, con proprie deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell’11.2.2019 ha ribadito la veridicità di tali documenti. Ed allora il Sig. LO GATTO GIUSEPPE, presidente della società U.S.D. PAOLANA nelle stagioni sportive 2017-2018 e 2018-2019, ha violato il disposto dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), posto che, dopo aver sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l’accordo economico relativi all’allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta in sede di giudizio arbitrale, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale), e consapevole della falsità delle firme in questione, inviava in data 5.1.2018 tali documenti falsi al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.-LND e successivamente, in sede di ricorso dinanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, ribadiva la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell’11.2.2019; Ritenuto, pertanto, che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti ascrivibili ai seguenti soggetti: 1. Sig. LO GATTO GIUSEPPE, in qualità all’epoca dei fatti (ed anche attualmente) di presidente della società U.S.D. PAOLANA, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per: a) avere sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l’accordo economico relativi all’allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nel procedimento relativo al ricorso n. 93/89 proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale) e successivamente per avere inviato, pur consapevole della falsità delle firme in questione, in data 5.1.2018 tali documenti al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. - LND; b) avere ribadito, nell’ambito del citato giudizio arbitrale, la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell’11.2.2019 (Fatti commessi in Paola in data 4.1.2018, 5.1.2018, 2.1.2019 e 11.2.2019); Ritenuto, altresì, che da tale comportamento tenuto dal Sig. LO GATTO GIUSEPPE e dalla condotta del soggetto, riconducibile alla predetta società, che ha materialmente falsificato le firme sui citati documenti, consegue, rispettivamente, la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), della società U.S.D. PAOLANA;
Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. LO GATTO GIUSEPPE e alla società U.S.D. PAOLANA, dagli stessi regolarmente ricevuta in data 6.2.2020; Rilevato che, in seguito alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, il Sig. LO GATTO GIUSEPPE e la società U.S.D. PAOLANA presentavano in data 28.2.2020 istanza di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva definendo in tale modo la loro posizione; Visto che in data 30.6.2020 la F.I.G.C., in seguito alla trasmissione della relativa informazione alla Procura Generale dello Sport, pubblicava nel proprio C.U. n. 304/AA l’accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva intervenuto fra la Procura Federale e il Sig. LO GATTO GIUSEPPE e la società U.S.D. PAOLANA; Rilevato che in data 17.9.2020 la F.I.G.C., mediante il C.U. n. 110/AA, dava atto della mancata ottemperanza all’accordo intervenuto da parte della società U.S.D. PAOLANA con conseguente risoluzione dello stesso; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone; Visto l’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il Comitato Regionale Calabria: - la società U.S.D. PAOLANA per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente LO GATTO GIUSEPPE, il quale: 1) ha sottoscritto in data 4.1.2018 la richiesta di tesseramento e l’accordo economico relativi all’allenatore CALIGIURI BRUNO VITTORIO, documenti che, come emerso dalla perizia grafologica disposta dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nel procedimento relativo al ricorso n. 93/89 proposto dal Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO, non erano stati firmati dal predetto allenatore ma da altro soggetto (evidentemente riconducibile alla citata compagine sociale) e successivamente per avere inviato, pur consapevole della falsità delle firme in questione, in data 5.1.2018 tali documenti al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. - LND; 2) ha ribadito, nell’ambito del citato giudizio arbitrale, la veridicità di tali documenti mediante le deduzioni, inviate tramite pec, del 2.1.2019 e dell’11.2.2019 (Fatti commessi in Paola in data 4.1.2018, 5.1.2018, 2.1.2019 e 11.2.2019); b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del soggetto, non identificato ma riconducibile alla predetta società, che ha materialmente falsificato le firme del Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO sulla richiesta di tesseramento e sull’accordo economico del 4.1.2018 (Fatto commesso in Paola in data 4.2.2018). IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 19 ottobre 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco Per la società U.S.D. PAOLANA è presente il Presidente Giuseppe Lo Gatto assistito dall’Avv. Giuseppe Bruno LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta: - per la società U.S.D. PAOLANA l’ammenda di € 1.000,00 I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e delle risultanze del dibattimento irroga alla società U.S.D. PAOLANA l’ammenda di € 1.000,00.
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