C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 87 del 29/02/2020 – Delibera – Ritiro della società ACCADEMIA TRE PINI
Ritiro della società ACCADEMIA TRE PINI
Il Giudice Sportivo Territoriale, premesso che con nota regolarmente acquisita in atti la Società A.S.D. ACCADEMIA TRE PINI ha comunicato al Comitato Regionale Molise la decisione di ritirarsi dal Campionato Regionale Allievi – Under 17; rilevato che l’art. 53 NOIF "Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato" prevede al comma 3 che "QUALORA UNA SOCIETÀ SI RITIRI DAL CAMPIONATO O NE VENGA ESCLUSA PER QUALSIASI RAGIONE, TUTTE LE GARE DISPUTATE NEL CORSO DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NON HANNO VALORE PER LA CLASSIFICA, CHE VIENE FORMATA SENZA TENERE CONTO DEI RISULTATI DELLE GARE DELLA SOCIETÀ RINUNCIATARIA OD ESCLUSA." e al comma 8 che "ALLE SOCIETÀ CHE SI RITIRINO O SIANO ESCLUSE DAL CAMPIONATO O DA ALTRE MANIFESTAZIONI UFFICIALI NEI CASI DI CUI AL COMMA 3 DEL PRESENTE ARTICOLO SONO IRROGATE SANZIONI PECUNIARIE FINO A DIECI VOLTE LA MISURA PREVISTA PER LA PRIMA RINUNCIA; LE STESSE SONO ALTRESÌ TENUTE A RESTITUIRE EVENTUALI PERCENTUALI ALLE SOCIETÀ CHE LE HANNO IN PRECEDENZA OSPITATE E CHE, PER EFFETTO DELLA RINUNCIA O DELLA ESCLUSIONE, NON POSSONO ESSERE A LORO VOLTA OSPITATE"; dato atto che la sanzione prevista per la prima rinuncia, come pubblicato sul CU n. 3 dell’11-7- 2019 (pag. 87) è pari ad Euro 103,00, occorre sanzionare la società per un importo superiore e congruo. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di considerare la società ACCADEMIA TRE PINI esclusa dal Campionato Regionale Allievi – Under 17 per la corrente stagione sportiva; 2. di comminare alla medesima società l’ammenda di Euro 1.030 per il ritiro dal campionato di competenza; 3. di dare atto che tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società Accademia Tre Pini. Le società che in base al calendario avrebbero dovuto incontrare la Società di cui sopra, osserveranno un turno di riposo. Le gare da recuperare che prevedono la partecipazione della società rinunciataria sono annullate d’ufficio.