C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2020/2021 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 01/10/2020 – Delibera – gara del 27/ 9/2020 ALA FIDELIS – CITTA DI ISERNIA FRATERNA

 

gara del 27/ 9/2020 ALA FIDELIS - CITTA DI ISERNIA FRATERNA

Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'arbitro al 12' del primo tempo sul risultato di 0-0 a causa della sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco dovuta alla pioggia; evidenziato che al momento della sospensione definitiva il gioco era fermo per un calcio di punizione diretto assegnato a favore della società Città di Isernia Fraterna, nella propria metà del terreno di gioco, in posizione esterna, a ridosso della linea laterale, all’altezza della panchina ospite e che non era stato preso alcun provvedimento disciplinare; considerato che, a mente dell'art. 60 NOIF, il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, é di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara; visti gli artt. 56 e 60 NOIF D E C I D E ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 4 Regolamento L.N.D., di demandare alla Segreteria del CR Molise l'adozione dei provvedimenti di propria competenza in ordine al completamento della gara in epigrafe a partire dal 12' del primo tempo.

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