C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2020/2021 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 08/10/2020 – Delibera – gara del 20/ 9/2020 POLISPORTIVA GAMBATESA – BOJANO
gara del 20/ 9/2020 POLISPORTIVA GAMBATESA – BOJANO
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 18 del 24 settembre 2020 – pag. 448; preso atto di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 1° ottobre 2020 - pag. 522 in relazione alla gara in epigrafe; letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Polisportiva Gambatesa, rileva che la medesima società chiede l’applicazione, ai danni della società Bojano, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nella gara in epigrafe, il calciatore GIAMIA Armando che non aveva titolo a parteciparvi perché, a detta della reclamante, squalificato. Lo stesso calciatore, infatti, è stato squalificato per dieci gare effettive a seguito della gara SPORTING SALA CONSILINA – PUTEOLANA 1909 del 02/02/2019, valevole per il Campionato Regionale Under 17 della Campania – stagione sportiva 2018/2019 (cfr. CU S.G.C. n. 39 del 07/02/2019 – pag. 575). La squalifica non è stata interamente scontata nella stagione sportiva 2018/2019 e quindi il residuo di pena, considerato che il predetto calciatore aveva cambiato categoria di appartenenza (da allievi a juniores) doveva essere scontato nelle gare della prima squadra della società di appartenenza (Puteolana 1909) per la stagione sportiva 2019/2020 e, a seguito del trasferimento alla società Bojano, nella stagione sportiva in corso. Dalle ricerche effettuate risulta che il calciatore GIAMIA non ha scontato le residue giornate di squalifica né nella stagione sportiva 2019/2020 né in quella corrente. Pertanto la società reclamante chiede l’applicazione dell’art. 17, comma 5, lett. a) e b) del CGS ai danni della società Bojano; lette le controdeduzioni ritualmente proposte dalla società Bojano, rileva che la medesima società, preliminarmente, ravvisa palesi elementi di inammissibilità del reclamo così come proposto per manifesta violazione del comma 4 dell’art. 49 CGS che prevede che I RICORSI ED I RECLAMI … DEVONO ESSERE MOTIVATI NONCHÉ REDATTI IN MANIERA CHIARA E SINTETICA… I RICORSI ED I RECLAMI REDATTI SENZA MOTIVAZIONE E COMUNQUE IN FORMA GENERICA SONO INAMMISSIBILI. Il reclamo è stato redatto in forma alquanto generica poiché sprovvisto di qualsiasi riferimento specifico sulle doglianze e basato solo su congetture riguardanti una vecchia squalifica inflitta al calciatore GIAMIA senza portare alcuna prova o ulteriori informazioni a sostegno della propria tesi. Nel merito, la medesima società ravvisa la regolarità della posizione del calciatore Giamia; infatti lo stesso calciatore si è astenuto dal giocare le gare Puteolana 1909 – Alma Verde (17^ giornata), Grippo Drs Benevento - Puteolana 1909 (18^), Puteolana 1909 – Virtus Diomede (20^), Juve Stabia - Puteolana 1909 (21^), Puteolana 1909 – Giuseppe Gallozzi (22^), terminando la stagione sportiva 2018/2019 con residue cinque giornate da scontare. Nella successiva stagione sportiva 2019/2020 il GIAMIA ha cambiato la categoria di appartenenza (da allievi a juniores) e non la società per cui avrebbe dovuto scontare il residuo della squalifica nella nuova categoria di appartenenza e non nella prima squadra. Infatti ha saltato le seguenti gare valevoli per il Campionato Regionale Juniores d’Elite del CR Campania s.s. 2019/2020: Ercolano - Puteolana 1909 (1^ giornata), Puteolana 1909 – San Giorgio (2^), Virtus Volla - Puteolana 1909 (4^), Puteolana 1909 – Sant’Agnello (5^) e Puteolana 1909 – Ercolano (12^), per cui il calciatore GIAMIA è arrivato a Bojano senza alcuna sanzione residua; per questi motivi la società controparte Bojano chiede che il reclamo venga rigettato. Osserva questo GST. La richiesta di inammissibilità e le motivazioni portate a sostegno della richiesta medesima riportati preliminarmente dalla società Bojano nelle proprie controdeduzioni sono pienamente condivisibili: a giudizio di questo GST, infatti, il reclamo, così come proposto dalla società Polisportiva Gambatesa, è stato redatto in forma generica, è basato su mere congetture ed è privo di qualsiasi elemento oggettivo che supporti la propria tesi. Infatti, pur prendendo atto delle motivazioni della reclamante, non si può non rilevare come le stesse non siano suffragate da alcuna prova documentale e da elementi incontrovertibili a sostegno della veridicità delle proprie affermazioni e motivazioni. Si rammenta che il vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 49, c. 4) prevede che i ricorsi siano adeguatamente motivati e documentati, spettando l’onere della prova unilateralmente al soggetto che ha prodotto il reclamo. Nel caso di specie, sostenere semplicemente che il calciatore GIAMIA non abbia scontato tutte le giornate di squalifica, senza adeguata ed inconfutabile documentazione, non consente a questo GST di accogliere favorevolmente il reclamo. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. ai sensi dell’art. 49, comma 4 del CGS, di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dalla società Polisportiva Gambatesa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe terminata con il risultato: POLISPORTIVA GAMBATESA – BOJANO 0-0. Ai sensi dell’art. 48 CGS e come riportato nel preannuncio di reclamo e nel reclamo medesimo, il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sarà addebitato sul conto campionato della società Polisportiva Gambatesa giacente presso il CR Molise.