C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2020/2021 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 05/11/2020 – Delibera – gara del 25/10/2020 RUFRAE PRESENZANO – DOMENICO DE SISTO

gara del 25/10/2020 RUFRAE PRESENZANO - DOMENICO DE SISTO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti il referto di gara ed il relativo supplemento, rileva che: all'11' del primo tempo veniva espulso il calciatore RICCIARDI Michele (Domenico de Sisto) per aver rivolto all'arbitro frase irriguardosa; al 3' del secondo tempo veniva espulso il calciatore PISATURO Andrea (Domenico de Sisto) per somma di ammonizioni; al 5' del secondo tempo veniva espulso il calciatore LOMBARDI Giuseppe (Domenico de Sisto) per aver rivolto all'arbitro frase irriguardosa; al 13' del primo tempo veniva espulso il calciatore IMBROGLIA Stefano (Domenico de Sisto) per aver rivolto all'arbitro frasi irriguardose e minacciose; al 10' del secondo tempo i calciatori della società Domenico de Sisto rinunciavano a continuare la gara e l'arbitro la sospendeva definitivamente. In quel frangente, mentre l'arbitro si dirigeva verso gli spogliatoi, l'assistente di parte MANTINI Fabio (Domenico de Sisto) tirava la bandierina in direzione dell'arbitro, mentre l'allenatore MATTEO Ermanno (Domenico de Sisto) rivolgeva frase minacciosa all'indirizzo dell'arbitro. Osserva questo GST. Acquisita agli atti la nota della società Domenico de Sisto, rileva che la medesima società aveva più volte chiesto il rinvio della gara in epigrafe in quanto i propri tesserati erano tutti visibilmente preoccupati per la situazione del COVID 19; tale richiesta non era stata però accordata dalla società di casa. Proprio questa situazione pregressa è stata indicata dalla società Domenico de Sisto a giustificazione della condotta tenuta in campo dai propri tesserati ed in particolare per la rinuncia a continuare la gara. Questo GST ritiene di fare proprie queste motivazioni, anche se solo in parte, e pertanto decide di non applicare le pene accessorie a danno della società Domenico De Sisto. Inoltre, la condotta posta in essere dal tesserato MANTINI Fabio pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste sia dall’art. 35 CGS che dal C.U. n.104/A del 2014; nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato "intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.."(cfr. Corte Giust. Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/CSA del 3.2017); del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 35 comma 7, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti..”; tutto ciò premesso, visti ed applicati gli artt. 10 e 35 D E C I D E 1. di infliggere alla società Domenico de Sisto la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0, penalizzandola altresì di un punto in classifica; 2. di revocare la sospensione cautelare ai tesserati della società Domenico de Sisto MANTINI Fabio, MATTEO Ermanno, IMBROGLIA Stefano, LOMBARDO Giuseppe, PISATURO Andrea e RICCIARDI Michele. 3. di squalificare per una gara effettiva l'allenatore MATTEO Ermanno (Domenico de Sisto). 4. di infliggere al tesserato MANTINI Fabio (Domenico de Sisto) l'inibizione fino a tutto il 30/06/2021, con la precisazione che detta sanzione NON deve essere considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva; 5. di squalificare per due gare effettive il calciatore IMBROGLIA Stefano (Domenico de Sisto); 6. di squalificare per una gara effettiva i calciatori della società Domenico de Sisto RICCIARDI Michele, PISATURO Andrea e LOMBARDO Giuseppe;

 

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