C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 04 del 09/07/2021 – Delibera – RECLAMO n° 1 della Società A.P.D. BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (rigetto richiesta punizione sportiva della gara BRANCALEONE – FILOGASO del 27.09.2020 per posizione irregolare del calciatore BARBA Vincenzo)

RECLAMO n° 1 della Società A.P.D. BRANCALEONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (rigetto richiesta punizione sportiva della gara BRANCALEONE – FILOGASO del 27.09.2020 per posizione irregolare del calciatore BARBA Vincenzo)

LA COMMISSIONE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante impugna la delibera del primo giudice che non ha accolto la richiesta di infliggere al Filogaso la perdita della gara Brancaleone - Filogaso – del 27.9.2020 per posizione irregolare del calciatore Barba Vincenzo. La reclamante sostiene che ai sensi dell’art. 21 C.G.S. il calciatore Barba, squalificato nel campionato 2019/2020 nel campionato juniores, doveva scontare la squalifica nella nuova categoria d’appartenenza, cioè la prima squadra poiché, essendo nato nel 2002 il suo status è quello di calciatore fuori quota obbligatorio. Il reclamo non merita accoglimento in quanto con C.U. n° 5 del 15.7.2020 il Comitato Regionale Calabria ha regolamentato i limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età alle gare del Campionato “Regionale Juniores Under 19” statuendo che possono parteciparvi i calciatori nati dal 1° gennaio 2002 in poi. Per tale ragione il calciatore Barba avrebbe dovuto scontare la squalifica nel suo campionato di appartenenza che è rimasto quello Juniores. La posizione del calciatore Barba nella gara in esame era pertanto regolare. Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia.

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