C.R. MOLISE – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 19/03/2020 – Delibera – Sul DEFERIMENTO: Rosa Antonio – Vassalli Emanuele – ASD Pol. Kalena 1924 iscritto al R.G. n. 09/2019-2020

 

Sul DEFERIMENTO: Rosa Antonio – Vassalli Emanuele – ASD Pol. Kalena 1924 iscritto al R.G. n. 09/2019-2020

Con atto del 9 gennaio 2020 la Procura Federale formalizzava il Deferimento dei soggetti sopra individuati, davanti a questo Tribunale Federale, per essere gli stessi colpevoli, direttamente ed indirettamente, della violazione del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti loro addebitati a seguito dei correlati accertamenti che avevano dimostrato che il tesseramento del giovane calciatore Mucciaccio Michele Piero in favore della ASD Pol. Kalena 1924 era stato formalizzato con firma apocrifa dei genitori del Mucciaccio che mai avevano sottoscritto detto tesseramento. Nello specifico, il sig. Rosa Antonio, Presidente e legale rappresentante della società sopra citata è stato deferito in quanto colpevole della violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali, dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 32, comma 2 delle NOIF per “aver consentito e, comunque, non impedito il tesseramento, in favore della propria società, del giovane calciatore Mucciccio Michele Piero, minore di età, formalizzato con l’apposizione, sul relativo modulo, di firme apocrife dei genitori del minore sigg.ri Mucciaccio Mario e Zacaro Bianca, da parte del responsabile del settore giovanile, sig. Vassalli Emanuele” Il sig. Vassalli Emanuele è stato deferito in quanto colpevole della violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali, dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 32, comma 2 delle NOIF per “aver apposto, in data 4.10.2019, apocrifamente, in calce alla richiesta di tesseramento del giovane calciatore Mucciccio Michele Piero, le firme dei genitori di questi, sigg.ri Mucciaccio Mario e Zacaro Bianca, così formalizzando il relativo tesseramento in favore della ASD POl. Kalena 1924” Per ultima, la società di cui sopra, per “la violazione dell’art. 6, commi 1 e 2 del CGS ai quali appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto”. In data 18 febbraio 2020, questo Tribunale ha convocato i deferiti e discusso il deferimento alla presenza della Procura Federale rappresentata dall’Avv. Raffaele Teodoro. I deferiti hanno rigettato le accuse, mentre il Procuratore Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento di che trattasi chiedendo l’inibizione del Presidente della ASD Kalena 1924, sig. Rosa Antonio, per mesi sei, oltre ammenda a carico della società di € 1200,00. Per il sig. Vassalli Emanuele il Procuratore, ritenendo accertata la diretta colpevolezza chiedeva l’inibizione per mesi nove. Il Tribunale si riservava ogni decisione in camera di consiglio. La decisione in merito al deferimento veniva adottata, in pari data e con pubblicazione del dispositivo, in questi termini. A fronte di quanto accertato dalle indagini svolte e dalle audizioni effettuate dalla Procura Federale, se da un lato emerge la responsabilità della società e del suo Presidente nei fatti di causa, atteso che non v’è alcun dubbio in ordine al fatto che il tesseramento del giovane calciatore Mucciaccio Michele Piero è stato formalizzato con l’adozione di firme apocrife, altrettanto non si può dire riguardo alla circostanza che a firmare il correlato tesseramento sia stato il sig. Vassalli Emanuele. Infatti, il deferimento dello stesso quale autore effettivo della violazione e quindi dell’apposizione delle firme dei genitori sul modulo di tesseramento non ha certezza assoluta e non supera il cd. ragionevole dubbio. Prova ne sia che:  i genitori del Mucciaccio entrambi riferivano di aver saputo dal figlio che ad informarlo del fatto che le firme sul modulo di tesseramento erano state apposte dal sig. Vassalli Emanuele fosse stato il sig. Nunzio Granieri, tesserato della ASD Angioina Colletorto, quindi avevano conoscenza come si suol dire “de relato” e non diretta del fatto;  Mucciaccio Michele Piero, figlio, riferiva invece che aveva saputo del fatto direttamente dal Vassalli e che il Granieri nulla gli aveva detto relativamente a chi fosse l’autore delle firme false. Per quanto sopra risulta evidente, non solo la contraddizione delle testimonianze, ma soprattutto che nessuno dei testi escussi ha materialmente visto ed accertato senza alcun dubbio che le firme di che trattasi fossero state apposte dal Vassalli. Né la testimonianza del diretto interessato, Mucciaccio Michele Piero può ritenersi del tutto attendibile. L’unica certezza nel caso per cui è causa è che il tesseramento del giovane sopra citato è stato formalizzato con firme apocrife con tutte le conseguenze del caso. Tanto premesso e rilevato, il Tribunale Federale nella riunione del 18.02.2020 PQM 1) Rigetta il deferimento proposto nei confronti di Vassalli Emanuele, non essendo stata provata con certezza assoluta la sua colpevolezza nei fatti oggetto di deferimento; 2) Accoglie il deferimento nei confronti della società Polisportiva Kalena 1924 e per l’effetto del suo Presidente sig. Rosa Antonio ed infligge come sanzione alla società l’ammenda di € 400,00 ed al Presidente della stessa, sig. Rosa Antonio, la sanzione dell’inibizione per mesi tre.

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