C.R. MOLISE – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 3 del 23/07/2020 – Delibera – DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. DI GIROLAMO GIOVANNI E DELLA SOCIETA’ FCD CALCIO TERMOLI 1920

 

DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. DI GIROLAMO GIOVANNI E DELLA SOCIETA’ FCD CALCIO TERMOLI 1920

Il giorno 08 Luglio 2020 presso la sede del C.R. Molise si è riunito il Tribunale Federale Territoriale così composto: Avv. LUCIO CAMPA Presidente Avv. MICHELE LIGUORI Componente Avv. GABRIELE SICILIANO Componente/Relatore con l’assistenza del Segretario Avv. FRANCESCO IAMARTINO Ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A La Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, con la nota prot. 12679/558 pfi 19-20 GC/LDF/ac del 28 maggio 2020, il sig. Di GIROLAMO GIOVANNI, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società F.C.D. Termoli Calcio 1920, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 Noif, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Danilo Rufini di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore in favore della FCD Termoli Calcio 1920 benché lo stesso non fosse tesserato con la predetta società nonché per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 comma 1 delle Noif e al punto 14) voce “allenatori “ del C.U. n. 1 della L.N.D. stagione sportiva 2019/2020 per aver concordato e pattuito con il sig. Danilo Rufini un accordo economico integrativo – rispetto a quello ufficiale – nel quale era prevista la corresponsione di una somma di denaro pari ad € 16.000,00 e pertanto superiore a quanto stabilito dalla normativa di riferimento; nonché la società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 matr. 795096, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 1 e 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal sig. Danilo Rufini a Giovanni Di Girolamo soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. -*-*-*-*-*- Alla riunione per la discussione del deferimento, fissata per il giorno 08.07.2020, risultava presente l’Avv. Raffaele Teodoro per la Procura Federale, nonché il sig. Castelluccio Marco, nella qualità di Presidente pro tempore della società ASD Termoli Calcio 1920; non compariva, invece, il deferito sig. Di Girolamo Giovanni. Prima dell’apertura della discussione, il sig. Castelluccio Marco, quale Presidente della società FCD Termoli Calcio 1920, concordava con la Procura Federale, ex art. 127 del nuovo CGS, l’applicazione della sanzione di € 600,00 di ammenda, di cui il Tribunale prendeva atto, riservandosi di valutarne, previo accertamento degli elementi atti al proscioglimento del deferito o l’estinzione per qualsiasi causa del procedimento, la congruità e l’efficacia in sede di decisione. Relativamente al deferito sig. Di Girolamo Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente della società FCD Termoli Calcio 1920, non comparso, il rappresentante della Procura Federale, Avv. Raffaele Teodoro, dopo aver illustrato il contenuto del deferimento e le responsabilità a carico dello stesso, chiedeva l’applicazione della sanzione di mesi otto di inibizione. Questo Tribunale Federale, all’esito delle richieste formulate, riservava la decisione MOTIVAZIONE Le risultanze degli atti posti alla base del deferimento della Procura Federale sono confortate dai seguenti elementi:  dichiarazioni rese dallo stesso allenatore, sig. Rufini Danilo, con le quali il medesimo confermava di aver allenato la società FCD Calcio Termoli 1920, dal 9 agosto 2019 sino a metà ottobre dello stesso anno, e di aver sottoscritto un accordo economico di € 7.500,00 e una ulteriore pattuizione economica con la predetta società;  copia di un accordo economico di complessive euro 16.000,00 sottoscritto dal sig. Rufini Danilo, come allenatore della 1^ squadra del Termoli a partire dall’agosto 2019, e dal Presidente della società Termoli, le cui firme di sottoscrizione, peraltro, non risultano essere state disconosciute;  dichiarazioni di altri tesserati rese alla Procura Federale a conferma dell’avvenuta attività di allenatore espletata dal sig. Rufini Danilo in favore della predetta società FCD Calcio Termoli 1920;

distinte di gara della società FCD Termoli Calcio 1920 contenenti l’indicazione del sig. Rufini Danilo alla voce allenatore; conferme, da parte dei competenti organi federali, sulla mancata richiesta di tesseramento quale tecnico da parte del sig. Rufini Danilo, nonché sulla successiva richiesta di sospensione. Tanto porta ad accogliere il deferimento, così come proposto, riconoscendo la responsabilità della persona deferita e della società di appartenenza per responsabilità diretta ed oggettiva. Quanto alla richiesta di accordo ex art. 127 del CGS intercorso tra la Procura Federale ed il sig. Castelluccio Marco, nella qualità di Presidente della deferita società, se ne ritiene congrua la sanzione concordata. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale accoglie il deferimento proposto e, ritenuta congrua la sanzione concordata ex art. 127 del CGS, dispone applicarsi alla deferita Società FCD Termoli Calcio 1920 la sanzione dell’ammenda di € 600,00. Dispone, altresì, applicarsi nei confronti del sig. Di Girolamo Giovanni, quale Presidente della società FCD Termoli Calcio 1920 all’epoca dei fatti, la sanzione della inibizione di mesi sei. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza.

 

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