C.R. MOLISE – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 29/10/2020 – Delibera – Deferimento n. 2243/894 pfi 20-21 MDL/jg del l’11 agosto 2020 R.G. Prot. n. 03/20-21 TFT Decisione Il Tribunale Federale Territoriale, composto da: Avv. Serafino Giovanni – Presidente Dott. Campa Lucio – Componente Avv. Siciliano Gabriele – Componente relatore assistito dal segretario sig. Angelo Ciarlariello ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 ottobre 2020, a seguito del deferimento del Procuratore Federale n. 2243/894 pfi 20-21 MDL/jg dell’11 agosto 2020 nei confronti del sig. Vincenzo Giannini e della società A.S.D. Isernia Football Club,

Deferimento n. 2243/894 pfi 20-21 MDL/jg del l’11 agosto 2020 R.G. Prot. n. 03/20-21 TFT Decisione Il Tribunale Federale Territoriale, composto da: Avv. Serafino Giovanni – Presidente Dott. Campa Lucio – Componente Avv. Siciliano Gabriele – Componente relatore assistito dal segretario sig. Angelo Ciarlariello ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 ottobre 2020, a seguito del deferimento del Procuratore Federale n. 2243/894 pfi 20-21 MDL/jg dell’11 agosto 2020 nei confronti del sig. Vincenzo Giannini e della società A.S.D. Isernia Football Club,

la seguente DECISIONE Il deferimento La Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, con la nota n. prot. 2243/894 pfi 20-21 MDL/jg dell’11 agosto 2020, il sig. Vincenzo Giannini, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Isernia Football Club, per rispondere dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4 comma 1 dell’attuale CGS anche in riferimento all’art. 91 comma 2 Noif ed all’art. 53 comma 1 regolamento LND, per non aver ottemperato a due ordinanze di pagamento, rispettivamente n. 141/1 del 23.10.2019 e n. 174/1 del 21.11.2019 della Commissione Accordi Economici LND con cui la ASD Isernia Football Club veniva condannata al pagamento di somme nei confronti di calciatori già tesserati per detta società nella stagione sportiva 18/19; nonché la società A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, attesa la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS, della società. Il dibattimento Nel corso della riunione del 22 settembre 2020, era presente l’Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale, nonché il sig. Vincenzo Giannini, anche in qualità di Presidente della società deferita. Il rappresentante della Procura Federale, dopo aver illustrato le motivazioni del deferimento, ne chiedeva l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per il Presidente sig. Vincenzo Giannini l’inibizione di mesi sei; per la società deferita ASD Isernia Football Club l’ammenda di euro 1.000,00 (mille/00), nonché un punto di penalizzazione. Il sig. Vincenzo Giannini faceva presente che i fatti oggetto del deferimento erano riconciliabili alla precedente gestione societaria e, per tale motivo, chiedeva il rigetto del deferimento e, in subordine, nel caso di accoglimento del deferimento, l’applicazione della continuazione per fatti analoghi a quelli oggetto del deferimento per i quali vi era stata altra precedente decisione da parte del Tribunale Federale Territoriale. Rappresentava, inoltre, che la sede della società e quella propria, sita la prima in viale dei Pentri n. 14 in Isernia e la seconda in viale dei Sanniti n. 43 in Isernia, non sussistevano più dagli inizi di giugno 2020 e, per tale motivo, dichiarava di non aver ricevuto l’avviso di conclusioni indagini. A seguito di tali osservazioni, il Tribunale Federale Territoriale, attesa la mancanza, negli atti del deferimento, della prova relativa alla spedizione, e conseguente ricezione, dell’avviso di conclusioni indagini ai deferiti, con apposita ordinanza disponeva l’acquisizione di copia dei due avvisi di ricevimento delle raccomandate a.r., relative alla comunicazione di conclusione indagini, inviate ai deferiti, mandando alla segreteria per la richiesta alla Procura Federale. Nella successiva riunione del 21 ottobre 2020, il Tribunale Federale Territoriale prendeva atto della nota trasmessa dalla Procura Federale, con la quale veniva fornita la prova della notifica degli atti di conclusione indagini, e decideva il deferimento come da dispositivo. La decisione Il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue. Non è da porsi in dubbio come la società ASD Isernia Football Club, e per essa il suo legale rappresentante nella persona del Presidente sig. Vincenzo Giannini, non abbia corrisposto il pagamento in favore del calciatore Magloire Valerie Kameni Mbounga, per l’importo di € 2.600,00, come da ordinanza della Commissione Accordi Economici LND, di cui al comunicato n. 141/1 del 23.10.2019, e in favore del calciatore Giacomo Romano, per l’importo di € 1.800,00, come da ordinanza della Commissione Accordi Economici LND, di cui al comunicato n. 174/1 del 27.11.2019, e, ciò, entro il temine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione; infatti, nulla è emerso nel corso del procedimento atto a comprovare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto ai calciatori o, comunque, a limitare la gravità e gli effetti dell’inadempimento; peraltro, lo stesso deferito, sig. Vincenzo Giannini, nella riunione del 2 settembre 2020, giustificava come il mancato pagamento fosse riconducibile alla precedente gestione societaria. Per quanto sopra, il deferimento non può che essere accolto. Quanto alla comminazione delle sanzioni previste dal CGS, si rileva che la società deferita risulta inattiva dal 27.08.2020 e, per tale motivo, non iscritta, e non più iscrivibile, ad alcuna competizione della F.I.G.C., con la conseguenza che la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica non sarebbe afflittiva in quanto destinata a rimanere disapplicata. Quanto alla richiesta di continuazione, da parte del deferito sig. Vincenzo Giannini, con altro precedente provvedimento di questo Tribunale Federale Territoriale, per fatti analoghi a quelli oggetto del presente provvedimento, la stessa non può trovare accoglimento. Il dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, irroga le seguenti sanzioni: per il sig. Vincenzo Giannini, mesi 6 (sei) di inibizione; per la società A.S.D. Isernia Football Club, l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020.

 

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