C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 04 del 09/07/2021 – Delibera – RECLAMO n° 2 della Società USC PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 del 15.04.2021 (ammenda € 300,00)

RECLAMO n° 2 della Società USC PALMESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 85 del 15.04.2021 (ammenda € 300,00)

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato con un’ammenda di € 300,00 la presenza di circa 50 persone non identificabili ma sicuramente non autorizzate presenti nei settori originariamente destinati al pubblico (curva e gradinata) in spregio della normativa anti-Covid. Il reclamo presenta - ai sensi dell’art. 76 C.G.S. - innumerevoli profili di inammissibilità in quanto non preannunciato e quindi privo del versamento del contributo di giustizia, depositato fuori termini, e da ultimo privo della documentazione comprovante l’invio a controparte (gara disputata il 10 aprile, sanzione pubblicata il 15 aprile, pec trasmessa il 22 aprile). Il reclamo è pertanto inammissibile. P.Q.M. • dichiara inammissibile il reclamo; • dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.

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