C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 100 del 11/02/2022 – Delibera – Gara del 8/ 2/2022 VIGOR CATANZARO – ACADEMY LAMEZIA
Gara del 8/ 2/2022 VIGOR CATANZARO - ACADEMY LAMEZIA
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ASD Academy Lamezia; vista la nota trasmessa dalla società ASD Academy Lamezia con la quale in data 08/02/2022 comunicava che un calciatore risultava positivo al Covid -19, e che l'intero gruppo squadra si sarebbe sottoposto a tampone nel pomeriggio, e che pertanto la società era impossibilitata a partecipare all'incontro; considerato che dall'esame degli atti non risultano sussistere le condizioni previste dalle indicazioni generali, di cui al protocollo FIGC, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla circolare del Cr Calabria allegata al C.U. n.23 del 13.09.2021 per il rinvio della gara ad altra e successiva data; ritenuto tuttavia che la condotta sopra riportata della società ASD Academy Lamezia è stata determinata da motivi di particolare valore morale e sociale e che pertanto il mancato svolgimento della gara non può considerarsi alla stregua di una vera e propria rinuncia, attenuandone così l'entità della sanzione da irrogare; visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società ACADEMY LAMEZIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) infliggere alla società ACADEMY LAMEZIA l'ammenda di € 200,00; 3) infliggere alla società ACADEMY LAMEZIA la penalizzazione di UN punto in classifica.