C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 17/02/2022 – Delibera – Gara del 6/ 2/2022 ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 – SCALEA CALCIO 1912

Gara del 6/ 2/2022 ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 - SCALEA CALCIO 1912

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria nº 98 del 10 febbraio 2022; rilevato che il ricorso proposto dalla società U.S.D. SCALEA CALCIO 1912 è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; rilevato che è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.; letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede di irrogarsi alla società ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in quanto, secondo l'assunto della ricorrente, il calciatore COVELLI Francesco, nato l'8/01/1984 matricola nr 3365173, avrebbe disputato la gara con la maglia n. 9 senza averne titolo in quanto non avrebbe scontato una precedente squalifica (C.U. del CR Calabria n. 49 del 29/10/2020) e, pertanto, in posizione irregolare; rilevato che la società ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni; letti gli atti ufficiali e la documentazione all'uopo acquisita, a seguito degli accertamenti esperiti presso i competenti uffici del C.R. Calabria, da cui risulta: - che con C.U. del C.R. Calabria n. 49 del 29/10/2020 il calciatore COVELLI Francesco, all'epoca tesserato per la società A.S.D. Cotronei 1994, veniva squalificato per due gare effettive nel campionato di Eccellenza; - che successivamente, nel rispetto del DPCM 03 novembre 2020, venivano sospese le competizioni sportive regionali e provinciali dilettantistiche e giovanili senza che, pertanto, la società A.S.D. Cotronei 1994 disputasse ulteriori incontri nel campionato di Eccellenza; - che in data 06/04/2021 la società A.S.D. Cotronei 1994 svincolava il calciatore COVELLI Francesco; - che in data 09/10/2021 la società ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 tesserava il sig. Covelli Francesco; - che, successivamente alla suddetta data, la società ISOLA CAP RIZZUTO 1966 disputava due incontri conclusisi con risultato valido agli effetti della classifica, precisamente ISOLA CAPO RIZZUTO 1966-GIOIOSA JONICA del 10/10/2021 e SERSALE - ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 del 17/10/2021, senza che il calciatore COVELLI Francesco vi prendesse parte; - che solamente a far data dal 24/10/2021 il calciatore COVELLI Francesco partecipava a gare disputate dalla società di appartenenza; considerato, pertanto, che quanto assunto dalla ricorrente non trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il calciatore COVELLI Francesco (nato l'8/01/1984) appartenente alla società ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 alla data dell'incontro in oggetto aveva titolo a partecipare alla gara in quanto aveva scontato le due giornate di squalifica effettive comminate con il C.U. del C.R. Calabria n. 49 de 29/10/2020; ritenuto di dover rigettare il ricorso presentato dalla società U.S.D SCALEA CALCIO 1912; delibera 1) rigettare il ricorso e omologare il risultato della gara ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 = SCALEA CALCIO 1912: 0-0; 2) incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

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