C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 17/02/2022 – Delibera – Gara del 5/ 2/2022 CATAFORIO C5 R.C. – DOMENICO SPORT

Gara del 5/ 2/2022 CATAFORIO C5 R.C. - DOMENICO SPORT

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 98 del 10/02/2022; rilevato che il ricorso dalla società CATAFORIO C5 R.C. è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; rilevato che è stata data notizia alle società che sarebbe stata assunta la pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.; letto il ricorso con il quale la ricorrente CATAFORIO C5 R.C. chiede di irrogarsi alla società DOMENICO SPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere quest'ultima schierato in elenco il calciatore sig. Gaetano Alessandro, nato il 22.03.2006, in violazione dell'art. 34/3 delle NOIF in quanto non autorizzato dal C.R. Calabria; Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società DOMENICO SPORT con le quali la deducente rileva che il tesseramento del calciatore Gaetano Alessandro risulta effettuato sul portale online della LND CR Calabria senza che nel portale si evidenzi alcuna anomalia e risultando il calciatore nell'elenco dei tesserati della società nonché che il calciatore non partecipava effettivamente alla gara non essendo mai entrato in campo; Letti gli atti ufficiali dai quali risulta che il sopra citato calciatore, iscritto in distinta con il numero 20, ha preso parte all'incontro in oggetto in quanto il suo nominativo, al pari degli altri atleti iscritti in distinta, è stato comunicato agli arbitri prima dell'inizio della gara; esaminati gli atti appositamente richiesti all'Ufficio tesseramento del C.R. Calabria dai quali risulta che il calciatore GAETANO Alessandro, nato il 22/03/2006, non risulta autorizzato ai sensi dell'articolo 34 comma 3 delle NOIF; considerato che l'assunto della ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali in quanto l'articolo 34 comma 3 delle NOIF prevede che "I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14º anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale - L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile.(omissis)" e dunque nel caso di specie l'autorizzazione del CR Calabria non risulta intervenuta; ritenuto altresì che, trattandosi di gara di calcio a cinque, non è possibile evincere dagli atti ufficiali che il calciatore non ha effettivamente preso parte all'incontro, come dichiarato dalla società DOMENICO SPORT nelle proprie controdeduzioni, in quanto tutti i calciatori iscritti in distinta i cui nomi siano stati comunicati agli arbitri possono partecipare alla gara e il calciatore subentrante non necessita di autorizzazione degli arbitri per entrare nel rettangolo di gioco e, pertanto, le sostituzioni non vengono annotate nel referto di gara; visti gli articoli 8 9 e 10 comma 6 lett) c, del C.G.S.; delibera 1) accogliere il ricorso e infliggere alla società DOMENICO SPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; 2) inibire fino al 16/03/2022 il Sig. CHIANELLO Salvatore quale Dirigente Accompagnatore ufficiale della società DOMENICO SPORT per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara un calciatore non avente titolo a prendervi parte; 3) squalificare il calciatore Gaetano Alessandro della società Domenico Sport per una gara effettiva; 4) accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

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