C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 03/03/2022 – Delibera – Gara del 20/ 2/2022 FUSCALDO CALCIO 1973 – GEPPINO NETTI

Gara del 20/ 2/2022 FUSCALDO CALCIO 1973 - GEPPINO NETTI

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 24/02/2022; rilevato che il ricorso proposto dalla società Geppino Netti è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione; letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede di irrogarsi alla società FUSCALDO CALCIO 1973 la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la stessa, secondo l'assunto della ricorrente, nel corso della gara ha effettuato la sostituzione di sei calciatori in palese violazione delle norme vigenti in materia di sostituzione dei calciatori; rilevato che la società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973 non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni; letto il referto arbitrale dal quale emerge che la società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973, durante il corso della gara, effettuava le seguenti sostituzioni: - al minuto 23’ del II^ tempo esce il calciatore n. 3 Filippo Roberto entra il calciatore n. 18 Rodriguez Jhonathan; - al minuto 23’ del II^ tempo esce il calciatore n. 2 Maio Manuele entra il calciatore n. 16 Conde Issiaka; - al minuto 31’ del II^ tempo esce il calciatore n. 10 Maio Giuseppe entra il calciatore n. 14 Maio Fabrizio; - al minuto 35’ del II^ tempo esce il calciatore n. 8 Spagnolo Francesco entra il calciatore n. 20 Salomone Francesco; - al minuto 39’ del II^ tempo esce il calciatore n. 9 D Agostino Danilo entra il calciatore n. 17 Longo Francesco; - al minuto 43’ del II^ tempo esce il calciatore n. 11 Zicarelli David entra il calciatore n. 15 Simone Francescomaria; considerato che quanto assunto dalla ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali avendo la società A.S.D. Fuscaldo Calcio 1973 contravvenuto alle vigenti normative in ordine alla sostituzione dei calciatori; ritenuto di dover accogliere il ricorso presentato dalla società U.S. GEPPINO NETTI 2003; visti gli articoli 9 e 10 comma 1 del C.G.S.; delibera 1) accogliere il ricorso proposto dalla società U.S. Geppino Netti ed infliggere alla società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) inibire fino al 30/03/2022 il Sig. Gianpietro SANTORO Dirigente Responsabile della società Fuscaldo Calcio 1973; 3) accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

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