F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 202/CSA pubblicata il 15 Marzo 2022 – A.S.D. 1983 Roma 3Z History/ASD Leonardo

Decisione n. 202/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 228/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli - Componente 

Paolo Grassi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 228/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. 1983 Roma 3Z History,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti –

Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 950 del 07.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.03.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno e uditi l’Avv. Davide Fazio e il Presidente Luciano Zaccardi per la reclamante, il

Presidente Gianluca Manca per la società ASD Leonardo; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo ai sensi dell’art. 74 C.G.S. in data 8.03.2022, preceduto da rituale preannuncio, la società ASD 1983 Roma 3Z History (di seguito, per brevità, “Roma 3Z”) ha impugnato la decisione del 7.03.2022 (Com. Uff. n. 950) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, su ricorso della società ASD Leonardo, ha rimesso gli atti alla Divisione Calcio a 5 per i provvedimenti finalizzati a far effettuare la gara Roma 3Z – Leonardo, valevole per la Coppa Italia Under 19 Nazionale, prevista in calendario per il giorno 27.2.2022 in Roma e non disputata per la mancata presentazione della società Leonardo.

Ha ritenuto il Giudice Sportivo che, alla stregua della documentazione prodotta (comprovante difficoltà organizzative della trasferta), la mancata presentazione di essa Leonardo fosse da imputare ad una causa di forza maggiore.

Espone la reclamante, evidenziando l’inconfigurabilità, nel caso di specie, dell’esimente della forza maggiore, che già il 16.2.2022 la Leonardo, essendosi qualificata per il terzo turno della Coppa Italia Under 19, sapeva di dover affrontare una squadra romana in virtù del combinato disposto dei CC.UU. n. 51 del 7.10.2021 e n. 727 del 10.2.2022, per effetto dei quali avrebbe dovuto incontrare la vincente tra la Roma 3Z e la Lazio C5, conferma intervenuta il 22.2.2022 con il C.U. n. 836 che decretava la Roma 3Z come ammessa al terzo turno. Con il successivo C.U. n. 868 del 25.2.2022, infine, la Divisione Calcio a 5 ufficializzava la disputa del terzo turno tra le squadre della Roma 3Z e della Leonardo, con gara da disputarsi in Roma (Pala To Live) in data 27.2.2022, ore 12.30.

La reclamante lamenta l’inidoneità probatoria, ai fini della sussistenza della causa di forza maggiore, della documentazione valutata dal Giudice Sportivo, consistente in una PEC, priva delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, inviata dalla società Leonardo all’Ufficio Gare della Divisione Calcio a 5 il 21.2.2022, con la quale già si evidenziavano difficoltà organizzative per la trasferta, causa l’assenza di voli per il ritorno, nonché in una dichiarazione di un’agenzia di viaggi che attestava la mancanza di voli pomeridiani Roma – Cagliari per il giorno 27 febbraio: inidoneità confermata dal fatto che la società Leonardo non aveva depositato alcuna attestazione della pubblica autorità, né di compagnie aeree, né di compagnie marittime, circa la mancanza dei collegamenti Roma - Cagliari.

Invocando i noti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali (anche in ambito federale) circa la configurabilità della causa di forza maggiore solo in presenza di fatti straordinari ed imprevedibili estranei alla sfera di azione del soggetto, la reclamante nega che la mancanza di posti per il volo di ritorno del giorno 27.2.2022 potesse qualificarsi come circostanza imprevedibile, perché anzi, alla stregua di quanto esposto, la trasferta era prevista sin dal 16 febbraio precedente. Né alcun rilievo poteva spiegare la dichiarazione rilasciata dall’agenzia di viaggi che, in quanto riferita solo ai voli successivi alle ore 18 per un gruppo squadra di 18 persone, non escludeva la presenza di voli in orari precedenti, comunque fruibili dalla squadra della Leonardo o, comunque, la disponibilità di biglietti per un numero inferiore di componenti del gruppo squadra.

La reclamante lamenta inoltre l’erronea applicazione, da parte del Giudice Sportivo, delle disposizioni di cui al C.U. n. 21 del 10.9.2021 ed ipotizza, producendo la stampa di un messaggio intercorso tra i Presidenti delle due società in data 25.2.2022, che la causa della mancata trasferta fosse da addebitare ad una libera scelta della società Leonardo che avrebbe dovuto impiegare in due giorni consecutivi alcuni calciatori under schierati in prima squadra.

Conclude pertanto la reclamante per l’annullamento della decisione impugnata e per la comminatoria alla società Leonardo della punizione sportiva della perdita della gara, con conseguente aggiudicazione della vittoria ad essa reclamante.

Resiste la ASD Leonardo con controdeduzioni del 9.3.2022, evidenziando in primo luogo che l’ufficialità della disputa della gara era stata acquisita solo in data 25.2.2022 con il C.U. n. 868 ma che, ciò nonostante, già con PEC del 21.2. precedente (di cui produce le ricevute di accettazione e di consegna) aveva rappresentato alla Divisione Calcio a 5 la indisponibilità di biglietti aerei per poter concludere la trasferta, senza peraltro avere alcuna certezza circa la effettiva disputa della gara.

Quanto all’attendibilità della dichiarazione rilasciata dal sig. Mariano Pinna, quale responsabile dell’Agenzia Viaggi New Feeling, la resistente allega la stampa del registro regionale delle agenzie di viaggio della Regione Sardegna, ove tale agenzia risulta regolarmente inserita. Evidenzia altresì essa resistente che nessuna pubblica autorità rilascia attestazioni sul traffico aereo o marittimo, non senza sottolineare essere fatto notorio la mancanza di collegamenti via nave da Cagliari a Civitavecchia.

Quanto invece al C.U. n. 21, asserisce di non averlo espressamente invocato, ma solo richiamato per dimostrare come, nonostante la mancata, espressa applicazione anche al torneo in questione, i principi ivi espressi andrebbero comunque anche ad esso estesi.

La resistente, infine, stigmatizza la divulgazione dello scambio di messaggi con il Presidente della società consorella, il cui contenuto quest’ultima avrebbe peraltro travisato a proprio uso, nonostante il riconoscimento della validità delle ragioni che avrebbero legittimato un rinvio della gara.

Conclude pertanto per il rigetto del reclamo avverso.

La reclamante, infine, produce un’ulteriore memoria ex art. 74, 5° comma, C.G.S., ribadendo i motivi di reclamo con specifico riferimento all’inidoneità probatoria della documentazione sulla quale il Giudice Sportivo aveva fondato la propria decisione ed alla insussistenza della causa di forza maggiore, evidenziando che la società consorella, ai fini della trasferta, avrebbe potuto utilizzare altri collegamenti, eventualmente ricorrendo anche a vettori privati. Contesta la rilevanza probatoria delle stampe relative alla ricezione ed alla consegna della PEC inviata dalla ASD Leonardo alla Divisione Calcio a 5 e produce altresì un ulteriore scambio di messaggi tra i due presidenti, a suo dire probatori della decisione della ASD Leonardo di non voler disputare la gara per motivi indipendenti dalle asserite difficoltà per la trasferta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della ASD 1983 Roma 3Z History deve essere respinto e conseguentemente confermata la decisone del Giudice Sportivo che ha disposto l’effettuazione della gara Roma 3Z – Leonardo, prevista per il giorno 25.2.2022 e non disputata per causa di forza maggiore.

Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, va subito chiarito che la mera circostanza della mancanza di posti per il volo di ritorno Roma -Cagliari in giornata, in sé considerata, certo non varrebbe ad integrare gli estremi della forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F..

A diverse ed opposte conclusioni deve invece giungersi, laddove si considerino le seguenti, ulteriori circostanze.

La prima, è rappresentata dal fatto che la disputa della gara per il giorno 27.2.2022 alle ore 12.30 in Roma è stata ufficializzata solo con il C.U. n. 868 del 25.2.2022: e se è vero che una trasferta a Roma per quella data poteva risultare assai probabile (ma non certa) sin dal 16 febbraio precedente, pare eccessivo ritenere che la diligenza di una società dilettantistica debba spingersi sino al punto di dover acquistare 18 biglietti aerei di andata e ritorno, senza peraltro alcuna prospettiva di rimborso in caso di mancato utilizzo, sulla scorta di una mera probabilità, quantunque concreta (la gara che avrebbe dovuto qualificare l’avversaria era ancora da disputare). In ogni caso, l’indisponibilità dei biglietti per il rientro in giornata era stata comunicata e documentata dalla Leonardo alla Divisione Calcio a 5 sin dal 21.2.2022 con contestuale richiesta di rinvio della gara e ribadita il 26.2. successivo (a seguito della pubblicazione del C.U. n. 868) con PEC delle ore 14.01, come provato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte dalla ASD Leonardo con le proprie controdeduzioni (al di là degli inconferenti richiami della difesa della Roma 3Z alle norme sul processo telematico).

Considerato, quindi, che, a fronte dei tempi ristrettissimi a disposizione per l’organizzazione della trasferta (praticamente un solo giorno), la ASD Leonardo avrebbe dovuto sobbarcarsi un gravoso volo di andata (partenza da Cagliari alle ore 6.00) ed un oneroso pernottamento a Roma per l’intero gruppo squadra, con rientro a Cagliari il successivo giorno 28 febbraio (per di più sottraendo un giorno di scuola ai calciatori, evidentemente tutti o quasi in età scolare), nonché disporre i trasferimenti da e per l’aeroporto, tutto ciò considerato appare singolare a questa Corte la mancata adesione della Divisione Calcio a 5 alla richiesta di rinvio della gara, laddove neppure la controparte è riuscita ad indicare, in concreto, una possibile soluzione alternativa (al di là del suggerimento del ricorso a vettori privati, i cui costi, notoriamente, sono del tutto incompatibili con la sana gestione di una società dilettantistica di calcio a 5).

Sta di fatto che la determinazione della Divisione di non disporre il rinvio della gara, comunque qui non sindacabile, appare poco ragionevole proprio alla luce delle disposizioni impartite dalla stessa Divisione con il C.U. n. 21 del 10.9.2021.

Ed invero, a parere di questa Corte Sportiva, proprio le disposizioni di tale C.U., ancorchè non espressamente richiamato dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato, rappresentano la chiave di volta per poter correttamente inquadrare la fattispecie in esame in termini di forza maggiore.

Tradizionalmente, sia il caso fortuito che la forza maggiore sono caratterizzati dall’“eccezionalità”, presente ove si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà, ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere. La posizione degli organi di giustizia sportiva, negli anni, è orientata nella direzione di ritenere ammissibile l’esimente ex art. 55 N.O.I.F., sempre previa ponderata valutazione del caso concreto, soprattutto da un punto di vista fattuale. Ebbene, proprio in funzione di una corretta valutazione delle circostanze fattuali, soccorrono qui le disposizioni del C.U. n. 21 che – ancorché non espressamente riferite al torneo di Coppa Italia Under 19, al quale, tuttavia, si ritiene che a maggior ragione dovrebbero applicarsi laddove esprimono principi di ordine generale – riguardano “gare che coinvolgono società che per raggiungere la sede di gioco utilizzano vettori aerei e/o traghetti” e che impongono alle società ospitanti tali gare, anche indipendentemente da motivazioni specifiche, di concordare con le consorelle “un orario di inizio gara che permetta alle Società ospitate il ritorno in giornata presso la propria sede e, dunque, anche modificando il proprio normale giorno ed orario di gara(l’evidenziazione è dello stesso C.U.). Viene quindi prevista una complessa procedura (incompatibile con la tempistica strettissima che ha visto disputare in circa 10 giorni due turni del torneo di Coppa Italia) che, in caso di mancato accordo, prevede l’intervento suppletivo ed autoritativo della Divisione, fermo restando che quest’ultima “concederà in ogni caso variazioni di orario concordate autonomamente dalle due società”.

Lasciata dunque alla responsabilità della società Roma 3Z la mancata adesione alla richiesta di rinvio avanzata dalla consorella Leonardo (da tale punto di vista, la messaggistica prodotta della reclamante risulta irrilevante e per certi versi addirittura controproducente), ritiene questa Corte che le suddette disposizioni, con riferimento alle gare interessate dalle medesime o, quantomeno, dai principi generali che le hanno ispirate, consentano e per certi versi impongano una valutazione in chiave attenuata, rispetto alla normale accezione, del concetto di forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F., quale esimente per la mancata presentazione alla disputa di una gara.

E’ quindi solo nella cornice delle eccezionali esigenze sottese alle disposizioni di cui al C.U. n. 21 del 10.9.2021 e dalle stesse regolate con principi a valenza generale invocabili, ad avviso di questa Corte, anche al di là dei Campionati di specifico riferimento, nel cui ambito ben si collocano tutte le circostanze di fatto in precedenza esposte (eccessiva ristrettezza dei tempi necessari per l’organizzazione della trasferta, oggettiva mancanza di biglietti per il volo di ritorno in giornata, eccessiva onerosità economica di soluzioni alternative, eccessivi sacrifici personali) che può ritenersi corretta la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha imputato ad una causa di forza maggiore la mancata presentazione della ASD Leonardo alla gara del 27.2.2022.

La conseguente disposizione di far disputare la gara appare, peraltro, perfettamente in linea con i principi che governano l’ordinamento sportivo, primo fra tutti quello che il risultato di una gara, salvo patenti violazioni di specifiche disposizioni regolamentari, nel caso di specie non ricorrenti, debba essere conseguito innanzi tutto sul campo di gioco e all’esito di un sano confronto agonistico tra le compagini interessate. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC. 

  

L’ESTENSORE                                                                            IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                            Patrizio Leozappa 

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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