DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1015 del 14.03.2022 – Delibera – GARA DEL 06/02/2022: ASD CITTA’ DI MESTRE – GIFEMA LUPARENSE C5

GARA DEL 06/02/2022: ASD CITTA’ DI MESTRE – GIFEMA LUPARENSE C5

Reclamo proposto dalla Società:

Città di Mestre Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo proposto dalla Società CITTA’ DI MESTRE avverso l’esito della gara in oggetto rileva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe, per errore tecnico della terna arbitrale. Il tutto discenderebbe dalla circostanza che, a seguito dell’espulsione del giocatore n.5 Dallan Tommaso del Gifema Luparennse comminata al 19’20’ del primo tempo e della successiva segnatura di una rete da parte della medesima Gifema Luparense al 19’39’’ del primo tempo, alla ripresa del gioco gli arbitri avrebbero erroneamente consentito a quest’ultima Società il ripristino della parità numerica, portando così le squadre a giocare di nuovo in cinque contro cinque. A seguito di tale decisione assunta dall’arbitro si sarebbero svolte alcune azioni di gioco con le due squadre in parità numerica, e solo dopo aver richiamato l’attenzione dei direttori di gara gli stessi avrebbero fatto uscire il giocatore del Gifema Luparense, precedentemente autorizzato ad entrare, ammonendolo. A sostegno delle proprie doglianze la ricorrente rappresenta che gli arbitri avrebbero assicurato la certificazione di tale errore nel referto, da qui la richiesta d’accertamento dell’errore tecnico, con conseguente istanza di ripetizione dell’incontro. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dall’esame degli atti di gara, fonte privilegiata di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente non ha trovato alcun riscontro, anzi al contrario da attenta lettura del referto arbitrale si evince chiaramente che l’arbitro non ha mai consentito il ripristino della parità numerica dei calciatori a favore della Soc. Gifema Luparense e per questo, infatti, veniva dallo stesso correttamente ammonito al 19’59’’ del primo tempo il calciatore n.10 del Gifema Luparense proprio perché entrato indebitamente sul terreno di gioco. Ciò considerato se ne deduce che il risultato conseguito dalla squadre sul campo è regolare e che la disputa della gara non risulta essere stata inficiata da alcun errore tecnico.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. 718 del 08/02/2022 decide: di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro CITTA’ DI MESTRE – GIFEMA LUPARENSE C5 1 – 3; la tassa di reclamo viene addebitata.

 

 

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