DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1016 del 14.03.2022 – Delibera – GARA DEL 06/02/2022: ASD SEGATO – ROYAL TEAM LAMEZIA

 

GARA DEL 06/02/2022: ASD SEGATO – ROYAL TEAM LAMEZIA

Reclamo proposto dalla Società:

ASD SEGATO Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. SEGATO avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi la calciatrice Giada Angotti (nata il 31/03/2006) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, non avendo ancora compiuto il 16° anno di età ed avendo ottenuto un’autorizzazione dal Comitato Regionale limitatamente al periodo 01/04/2021-27/01/2022, il giorno della disputa dell’incontro sarebbe risultata sprovvista dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F. Il ricorso è infondato e va respinto. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Calabria risulta che la predetta calciatrice, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, aveva già ottenuto in data 01/04/2021 l’autorizzazione prevista dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF in quanto in possesso dell'attestato di maturità agonistica. L'autorizzazione, una volta concessa in favore dell'atleta infrasedicenne (nei termini di cui all’art. 34, comma 3, NOIF) può essere ritenuta valida sine die, in particolare, sino, appunto, al compimento del sedicesimo anno di età. L'art. 34, comma 3, NOIF, infatti, non pone alcun limite all'autorizzazione per i minori a partecipare a gare, che per essere concessa richiede la presentazione di un certificato medico che ne sancisce la raggiunta maturità psico-fisica, la quale ovviamente non può successivamente perdersi col crescere dell’età.

P.Q.M.

 a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 717 del 08/02/2022 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle squadre al termine dell’incontro A.S.D. SEGATO – ROYAL TEAM LAMEZIA 1 – 6; b) di addebitare la tassa per il reclamo.

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