DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1017 del 14.03.2022 – Delibera – GARA DEL 15/02/2022: ASD TRILEM CASAVATORE – SPARTAK CASERTA C5

GARA DEL 15/02/2022: ASD TRILEM CASAVATORE – SPARTAK CASERTA C5

 Reclamo proposto dalla Società:

ASD TRILEM CASAVATORE

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. TRILEM CASAVATORE avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Napoletano Antonio in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la reclamante che il nominato di che trattasi risultava squalificato per una giornata nel campionato nazionale Under 19 nel C.U. n.718 del 08/02/2022 per recidiva a seguito di ammonizione subita nella precedente gara disputata dalla società di appartenenza nella predetta manifestazione. Il ricorso è fondato e va accolto. Dagli accertamenti esperiti è risultato che il suddetto atleta è stato squalificato per una giornata effettiva di gara come da C.U. n.718 pubblicato in data 08/02/2022. Tale sanzione non è mai stata scontata dal calciatore Napoletano Antonio considerato che l’incontro di che trattasi è il primo disputato dalla Società di appartenenza Spartak Caserta successivamente alla pubblicazione del predetto C.U. n.718, e pertanto il predetto calciatore risulta aver preso parte all’incontro in posizione irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 811 del 18/02/2022 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società : SPARTAK CASERTA C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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