DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1018 del 14.03.2022 – Delibera – GARA DEL 12/02/2022: ASD JASNAGORA – VAL DI LANS

GARA DEL 12/02/2022: ASD JASNAGORA – VAL DI LANS

 Reclamo proposto dalla Società:

Val di Lans Il Giudice sportivo, rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società VAL DI LANS entro il tempo regolamentare di attesa. visto il ricorso con cui la società VAL DI LANS ha invocato la sussistenza di una causa di forza maggiore che le avrebbe impedito di intraprendere il viaggio verso la sede dell’incontro. La documentazione allegata, a sostegno della richiesta non è idonea di per se a certificare l’assoluta impossibilità di intraprendere il viaggio. Viene prodotta, infatti, solamente una dichiarazione di una agenzia di viaggi privata, resa in una data successiva alla giornata in cui si sarebbe dovuta disputare la gara, nella quale si specifica che il mancato imbarco del volo sarebbe stato imputabile a generici motivi tecnici che avevano afflitto l’aereoporto di partenza. Tenuto conto che le motivazioni così addotte non risultano suffragate da prove documentali e che non risulta, quindi, essere stata fornita la prova liberatoria dalla reclamante in ordine ad una sopravvenuta causa di forza maggiore.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 773 del 15/02/22 decide: a) di respingere il ricorso; b) di considerare la società VAL DI LANS rinunciataria e per l’effetto di comminare alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 2.500,00 quale prima rinuncia. Di corrispondere alla Società JASNAGORA Euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell'incontro.

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