FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PER IL CALCIO FEMMINILE – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 116/DCF del 15.03.2022 – Delibera – Reclamo della Sig.ra Chiara Repetti

Reclamo della Sig.ra Chiara Repetti

Con reclamo pervenuto presso la CAEF in data 31 gennaio 2022 la Sig.ra Chiara Repetti - rappresentata e difesa dall’Avv. Priscilla Palombi - ha chiesto, in qualità di calciatrice, la condanna della Società SSDARL Cittadella Women al pagamento della somma di euro 564,20, quale residuo previsto dall’accordo economico sottoscritto per la Stagione Sportiva 2021/2022. La Commissione, all’esito di attenta analisi degli atti e della documentazione prodotta, ha verificato che: - il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall’art. 94 sexies, comma 4 delle NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica; - il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 31 gennaio 2022 ed è stato, altresì, inviato alla controparte tramite mail PEC in data 31 gennaio 2022, documento allegato al ricorso; - l’invio del reclamo alla SSDARL Cittadella Women risulta effettuato all’indirizzo di posta certificata della Società; - al reclamo risulta allegata copia dell’accordo economico sottoscritto tra la sig.ra Chiara Repetti e la SSDARL Cittadella Women, che risulta regolarmente depositato, insieme ad una nota di precisazione della domanda; - la SSDARL Cittadella Women non ha provveduto ad inviare le controdeduzioni come previsto dall’art. 94 quinquies delle NOIF. La segreteria della Divisione Calcio Femminile con PEC del 1 marzo 2022 notificava alle parti la data dell’udienza fissandola al 4 marzo 2022 ore 14.30. La Commissione, nel corso dell’udienza ha ascoltato l’avv. Priscilla Palombi, che ha chiesto di essere sentita, la quale ha depositato la distinta di pagamento dell’ulteriore somma di € 500,00 della SSDARL Cittadella Women in favore di Chiara Repetti e ha precisato la domanda riducendo la somma per cui chiedeva la condanna della convenuta. Nessun rappresentante della SSDARL Cittadella Women ha partecipato all’udienza. La Commissione, verificata la documentazione depositata, da’ atto che l’accordo economico depositato prevedeva la corresponsione di un importo pari a € 5.000,00 per la stagione sportiva 2021-22; la calciatrice è stata effettivamente tesserata per la SSDARL Cittadella Women dal 17 agosto 2021 al 22 ottobre 2021 e, come precisato dall’avv. Priscilla Palombi, la calciatrice ha ricevuto dalla società il pagamento delle somme quantificate in € 500,00, di cui la Ricorrente ha depositato evidenza.La società SSDARL Cittadella Women risulta, pertanto, debitrice nei confronti della Sig.ra Chiara Repetti della complessiva somma pari ad euro 564,20. Alla luce di quanto sopra, la Commissione rileva che il reclamo sia fondato e che, giusta la precisazione della domanda, esso debba essere accolto.

PQM

La Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile accerta e dichiara che la Società SSDARL Cittadella Women è debitrice della signora Chiara Repetti e la condanna al pagamento in favore della sig.ra Chiara Repetti di euro 564,20. Dispone che la tassa reclamo versata venga restituita, subordinatamente alla comunicazione dell’IBAN bancario alla Divisione Calcio Femminile.

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