F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 203/CSA pubblicata il 17 Marzo 2022 – Aosta Calcio 511 S.S.D./Città di Sestu SSD ARL

Decisione n. 203/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 185/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 185/CSA/2021-2022, proposto dalla società Aosta Calcio 511 S.S.D.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 770 del 14.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 3.03.2022, il Dott. Savio Picone e udito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Aosta Calcio 511 S.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 770 del 14.02.2022), in relazione alla gara Aosta Calcio 511 / Città di Sestu del 4.12.2021.  Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso proposto dalla odierna reclamante Aosta Calcio 511 volto ad ottenere, in danno della convenuta Città di Sestu, la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., per aver schierato nella gara in epigrafe i calciatori Correa Da Costa Al Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon, che non avrebbero avuto titolo a partecipare alla gara, in quanto non residenti in Italia in quella data. A tal fine, la società reclamante aveva prodotto una comunicazione rilasciata dal Comune di Gignod in data 7 dicembre 2021, secondo la quale i predetti calciatori non sarebbero mai stati iscritti al sistema di Anagrafe Nazionale Popolazione Residente.

Il Giudice Sportivo, con ordinanza n. 532 del 17.1.2022, ha sospeso il procedimento ex art. 89.1.b) C.G.S., rimettendo gli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti, competente a decidere in ordine alle controversie riguardanti i tesseramenti dei calciatori. Il Tribunale, con decisione n. 33 del 17.2.2022, ha dichiarato validi i tesseramenti dei calciatori Correa Da Costa Al Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon con la società Città di Sestu; di conseguenza, il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo, dando atto che i predetti calciatori erano regolarmente tesserati in epoca antecedente alla gara controversa (disputata il 4.12.2021).

Secondo la reclamante, il Giudice Sportivo il Giudice avrebbe ingiustamente omesso di considerare la documentazione proveniente dal Comune di Gignod, facente parte del sistema “Anagrafe Nazionale Popolazione Residente” del Ministero dell’Interno, secondo la quale, alla data della gara, i tre calciatori della Città di Sestu non sarebbero stati registrati al sistema A.N.P.R. e, pertanto, sarebbero risultati non residenti in Italia, in violazione dell’obbligo prescritto dal Comunicato ufficiale della Divisione Calcio a 5 n. 1/2021 con riferimento al Campionato di Serie A2.

A tal fine, la reclamante produce tre certificati di residenza nel Comune di Sestu, in via Cimabue n. 6, alla data del 28.1.2022, dei calciatori Correa Da Costa Al Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon. La nuova iscrizione anagrafica, richiesta in data 27.1.2022, proverebbe che i predetti calciatori non sarebbero stati residenti in Italia alla data del 4.12.2021.

In seguito, con messaggio PEC in data 1.3.2022, la reclamante ha depositato i certificati storici di residenza dei tre calciatori, rilasciati dall’Ufficiale di Anagrafe del Comune di Sestu in data 22.2.2022.

Con memoria del 2.3.2022, la Città di Sestu ha eccepito la tardività di tale ultimo deposito.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 3.3.2022, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

In rito, deve dichiararsi preliminarmente inammissibile l’ultima produzione documentale della reclamante Aosta Calcio 511, per un duplice ordine di considerazioni: infatti, ai sensi dell’art. 71.4 C.G.S., possono essere prodotti in appello soltanto i nuovi documenti “analiticamente indicati nel reclamo” e resi disponibili alla controparte unitamente allo stesso; inoltre, ai sensi dell’art. 72, comma 2, C.G.S., possono depositarsi memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l’udienza.

Nella specie, la reclamante Aosta Calcio 511 ha depositato tardivamente i certificati anagrafici del Comune di Sestu, che non possono essere valutati dal Collegio ai fini della decisione.

Nel merito, deve rammentarsi che, per il Campionato di Serie A2 di Calcio a 5, il Comunicato ufficiale n. 1/2021 stabilisce che “possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti í calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 febbraio 2022, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 febbraio 2022, che abbiano compiuto il 15° anno di età”.

Per quanto qui interessa, il Tribunale Federale Nazionale, nella decisione n. 33 del 17.2.2022, ha dato atto che: “il calciatore Danek Ondrej ha prodotto, all'atto della sottoscrizione del tesseramento, certificato di residenza rilasciato dal Comune di Sestu in data 25.11.2021; il calciatore Rabello Tubau Ramon ha prodotto, all'atto della sottoscrizione del tesseramento, certificato di residenza rilasciato sempre dal Comune di Sestu in data 10.9.2021; e, infine, il calciatore Correa da Costa Al Renan ha prodotto, all'atto della sottoscrizione del tesseramento con la società sportiva "Città di Sestu", certificato di residenza rilasciato dal Comune di Sestu in data 15.7.2019”. Ed ha dichiarato la validità dei tesseramenti, sul rilievo che “non emerga dagli atti alcun elemento probatorio, formale e/o sostanziale, a riscontro dell'affermazione posta in essere dalla società sportiva reclamante, circa la mancanza di residenza in Italia dei calciatori in questione nel giorno della gara, fatta salva la certificazione generica emessa dal Comune di Grignod, apertamente in contrasto con i certificati di residenza, nominativi e specifici, sopra indicati, emessi dall'ufficio anagrafe del Comune di Sestu, ai quali è da riconoscersi senz'altro valore ed efficacia certificatrice fidefacente; nonché in contrasto con la presenza dei tre calciatori tra le file della s.s. Città di Sestu C5, anche nelle gare successive a quella disputata con l'Aosta Calcio 511”.

Nel presente giudizio d’appello, la reclamante Aosta Calcio 511 non ha provato che i tre calciatori della Città di Sestu fossero residenti all’estero o, comunque, privi del requisito della residenza in Italia, alla data del 4.12.2021.

I tre certificati di residenza nel Comune di Sestu, rilasciati dall’Ufficiale di Anagrafe del Comune di Gignod in data 28.1.2022 e ritualmente prodotti nel presente giudizio, non sono idonei a dimostrare che i calciatori Correa Da Costa Al Renan, Danek Ondrej e Rabello Tubau Ramon fossero privi del requisito anagrafico alla data del 4.12.2021. Viceversa, come detto, sono inammissibili le successive allegazioni documentali trasmesse dalla reclamante in data 1.3.2022.

Il Collegio, tuttavia, ritiene necessario trasmettere gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di competenza sulla situazione anagrafica dei tesserati della società Città di Sestu.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Aosta Calcio 511 deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                     IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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