C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 26/09/2018 – Delibera – Nr. 1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA RENO S.ALBERTO Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Filippo ALBERANI Delibera del Giudice sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 10 del 12 settembre 2018 Gara: Reno – Stella del 09/09/2018

Nr. 1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. POLISPORTIVA RENO S.ALBERTO

Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Filippo ALBERANI Delibera del Giudice sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 10 del 12 settembre 2018 Gara: Reno – Stella del 09/09/2018

 

La società ASD POLISPORTIVA RENO S. ALBERTO ha ritualmente impugnato il suddetto provvedimento disciplinare sostenendo che il proprio calciatore Filippo Alberani non avrebbe colpito con una gomitata un avversario ma, sentendosi strattonare la maglia, avrebbe semplicemente tentato di divincolarsi. Rileva inoltre la reclamante che mentre usciva dal terreno di gioco, l’Alberani protestava per l’espulsione ritenuta ingiusta senza tuttavia offendere la terna arbitrale. In considerazione di tutto quanto precede la società Polisportiva Reno chiede una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.

La stessa società reclamante ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierno dibattimento in persona del proprio Vice Presidente il quale, dopo ad ver ricevuto lettura di quanto riportato dall’Arbitro nel referto di gara, ribadisce che il calciatore Alberani non ha colpito alcun giocatore avversario con una gomitata e non ha insultato né il direttore di gara e nemmeno i suoi assistenti. Ammette che al massimo può essersi trattato di una spinta che come tale non può essere considerata una condotta violenta per cui insiste per ottenere una riduzione della squalifica inflitta dal Giudice di primo grado. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che non sussista presupposto alcuno per poter dare accoglimento al proposto ricorso. Dal rapporto dell’arbitro che, essendo a inizio stagione è bene ribadire fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (Art. 35 comma 1.1. del Codice di Giustizia Sportiva), risulta infatti in maniera chiara e inequivocabile che all’ottavo minuto del secondo tempo il calciatore numero 9 del Reno, Filippo Alberani, è stato espulso perché colpiva con una gomitata un avversario a gioco in svolgimento, ma con il pallone non a distanza di gioco e che uscendo dal campo, lo stesso rivolgeva farsi irriguardose e particolarmente offensive nei confronti della terna arbitrale. Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene che il Giudice sportivo del CRER abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali e altrettanto correttamente determinato la durata della sanzione disciplinare comminata al calciatore Alberani. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna rigetta il reclamo della società A.S.D. POLISPORTIVA RENO S. ALBERTO confermando la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore FILIPPO ALBERANI. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.

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