C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 03/10/2018 – Delibera – Nr. 2 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GS FELINO Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Leandro Antonio MARTINEZ Delibera del Giudice sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 11 del 19 settembre 2018 Gara: GS Felino – Cittadella Vis S. Paolo del 16/09/2018

Nr. 2 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GS FELINO

Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta al calciatore Leandro Antonio MARTINEZ Delibera del Giudice sportivo presso il C.R.E.R. contenuta nel C.U. nr. 11 del 19 settembre 2018 Gara: GS Felino – Cittadella Vis S. Paolo del 16/09/2018

 

La società ASD GS FELINO ha ritualmente proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento disciplinare adducendo tre distinti motivi d’impugnazione. Con il primo motivo la reclamante contesta la dinamica del fatto come riportata dal giudice sportivo sostenendo che il proprio calciatore, nel tentativo di liberarsi dalla presa dell’avversario, avrebbe involontariamente colpito quest’ultimo sul volto con l’avambraccio destro. Con il secondo motivo la società GS FELINO sostiene che il fatto commesso dal proprio tesserato non poteva essere inquadrato nella fattispecie della “condotta violenta” così come delineata dalla giurisprudenza delle alti corti sportive, posto che si sarebbe trattato di un fatto commesso nel corso di una situazione di gioco, in modo non volontario e senza la deliberata volontà d’infliggere all’avversario un “male ingiusto e/o ingiustificato”. Con il terzo motivo la società ricorrente eccepisce la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, di alcune circostanze attenuanti consistite nel fatto che nell’immediatezza del contestato episodio il calciatore Martinez si sarebbe prontamente scusato con l’avversario che aveva ferito e con l’intera panchina della compagine del Cittadella, che a fine gara lo stesso Martinez sarebbe entrato nello spogliatoio della squadra avversaria per porgere nuovamente le proprie scuse e, infine, che mai prima d’ora durante la sua prestigiosa carriera sportiva, detto calciatore aveva subito un’espulsione. In forza dei descritti motivi la società GS FELINO chiede una riduzione della squalifica a 2 gare effettive ovvero nella misura ritenuta corretta dall’adito organismo giudicante.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che non sussistano i presupposti per poter dare accoglimento al proposto ricorso in quanto nessuno dei motivi addotti dalla reclamante trova conferma negli atti ufficiali i quali, come recita l’articolo 35 comma 1.1 del Codice di Giustizia Sportiva, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dal rapporto dell’arbitro risulta infatti in maniera chiara e inequivocabile che al 25° minuto del primo tempo il calciatore numero 10 del Felino, Leandro Antonio Martinez, è stato espulso perché a seguito di una trattenuta subita e per liberarsi dall’avversario, lo colpiva con un pugno in pieno volto; che detto episodio avveniva a gioco interrotto, vale a dire successivamente al fischio mediante il quale l’arbitro aveva decretato un calcio di punizione proprio a favore del Martinez; che il calciatore colpito dal pugno riportava “traumi ed ematomi sul viso”; che lo stesso veniva sostituito dopo una decina di minuti dal descritto episodio; che, infine, la società Cittadella al temine dell’incontro riferiva all’arbitro che il calciatore ferito al volto sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Modena per accertamenti. Sulla scorta di quanto precede la Corte ritiene che il Giudice sportivo del CRER abbia interpretato gli atti ufficiali in modo corretto, atteso che la fattispecie in parola va senza dubbio considerata come condotta violenta, e che altrettanto correttamente abbia determinato la durata della sanzione disciplinare comminata al calciatore Martinez avendo contemperato in maniera condivisibile le previsioni normative contenute nei capi b) e c) del comma 4 dell’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna rigetta il reclamo della società A.S.D. GS FELINO confermando la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore LEANDRO ANTONIO MARTINEZ. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.

 

 

 

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