C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 15/01/2020 – Delibera – GARA: CASTNES 2020 – RIOLO TERME del 22/12/2019

GARA: CASTNES 2020 – RIOLO TERME del 22/12/2019

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 25 del 02/01/2020, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Riolo Terme con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Castnes 2020 utilizzato il calciatore Sig. Pomini Enrico che non ne aveva titolo, ovvero in violazione delle norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto di cui all’art.95 della N.O.I.F.. Nella specie la società reclamante sostiene che il calciatore di cui sopra non avrebbe dovuto partecipare alla gara in questione, poiché nell’ambito della stagione 2019/2020 sarebbe stato tesserato per tre diverse società e preso parte a gare ufficiali disputate da queste ultime, e più in particolare sarebbe stato: · tesserato per la Soc. Mesola e partecipato alla gara di Coppa Italia Promozione Bentivoglio vs Mesola del 25/08/2019 (subentrando al 7’ del secondo tempo in sostituzione di un suo compagno); · tesserato per la Soc. Argentana e partecipato alle gare Argentana vs Vadese Zola del 01/09/2019 – Calcio Del Duca Ribelle vs Argentana del 15/09/2019 e FYA Riccione vs Argentana del 29/09/2019, nonché in altre gare ufficiali; · tesserato per la Soc. Castnes 2020 e preso parte alla gara in oggetto. Considerato che il comma 2 dell’art.95 espressamente dispone che: “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”. Accertato che, sulla base degli atti ufficiali, il predetto calciatore ha effettivamente preso parte alle gare ufficiali disputate da tutte e tre le diverse società per le quali nel corso della stagione 2019/2020 è stato tesserato, così come rappresentato anche dalla società reclamante; Considerato che, in virtù di quanto precede, la partecipazione alla gara in questione del Sig. Pomini Enrico è avvenuta in violazione del comma 2 della art.95 delle N.O.I.F; Considerato che il comma 6 dell’art.10 del C.G.S, alla lett.a), prevede che debba essere sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara la partecipazione di calciatore che non abbiano, comunque, titolo per prendervi parte; Visto, anche, il comma 1 dell’art 48 delle N.O.I.F. P.T.M. Il Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera: § di accogliere il reclamo proposto dalla Riolo Terme e di infliggere, pertanto, alla Soc. Castnes 2020 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: CASTNES 2020 – RIOLO TERME 0 - 3 § di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Castnes 2020 Sig. Mazzanti Alberto fino al 29/01/2020 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che ne non aveva titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 4 C.G.S.); § di infliggere alla Soc. Castnes l’ammenda di €. 150,00; § di non addebitare la tassa reclamo a carico della Soc. Riolo Terme

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