C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 15/01/2020 – Delibera – GARA: PONTOLLIESE GAZZOLA – SPES BORGOTREBBIA del 22/12/2019

GARA: PONTOLLIESE GAZZOLA – SPES BORGOTREBBIA del 22/12/2019

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 25 del 02/01/2020, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Pontolliese Gazzola avverso la regolarità della gara in oggetto. Nella specie, a detta dell’istante, il Direttore di gara, in violazione del comma 3 della regola 4 del Regolamento del Gioco del Calcio, avrebbe indossato per tutta la durata della gara una maglia di colore identico a quella indossata dai giocatori dell’altra squadra. Considerato che nel supplemento, rilasciato su richiesta di questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente confermato che la gara si è svolta regolarmente e che, nonostante gli fosse stata sollevata nei primi minuti di gioco da alcuni calciatori la questione circa il colore della propria maglia, tale elemento non influito, a suo insindacabile giudizio, sulla regolarità della partita in questione. Considerato che, sempre nel proprio supplemento, l’arbitro ha ulteriormente specificato che il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Pontolliese Gazzola non ha sollevato alcuna questione circa il colore della maglia che sarebbe stata utilizzata dal Direttore di gara pur essendo a conoscenza, sin dall’inizio, del fatto che avrebbe avuto un colore simile a quella indossata dall’altra squadra. Considerato che l’applicazione di quanto previsto dalla regola n°4 del Regolamento del Gioco del Calcio, comunque, rientra nell’ambito più generale delle c.d. “decisioni dell’arbitro”, e come tale, in base alla regola n° 5 del Regolamento del Gioco del Calcio è soggetta alla sua discrezionalità.

Considerato che al supplemento rilasciato dall’arbitro deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1) lett. b del C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del gioco del calcio. La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. P.T.M. Questo Giudice Sportivo, delibera: · di respingere il reclamo, e di convalidare il risultato della gara così come ottenuto sul campo, ovvero con il seguente punteggio: PONTOLLIESE GAZZOLA – SPES BORGOTREBBIA 2 – 3 · di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Pontolliese Gazzola.

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