C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 19/02/2020 – Delibera – GARA: TRESIGALLO CALCIO – CENTESE CALCIO del 09/02/2020

GARA: TRESIGALLO CALCIO – CENTESE CALCIO del 09/02/2020

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 31 del 12/02/2020, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Tresigallo Calcio avverso la regolarità della gara in oggetto. Nella specie, a detta dell’istante, il Direttore di gara sarebbe incorso in un errore tecnico poiché, dopo avere assegnato un calcio di rigore contro la Soc. Tresigallo Calcio, ed espulso uno dei suoi calciatori, il rigore sarebbe stato dapprima battuto e parato dal portiere, e successivamente fatto ripetere una volta che l’arbitro si era accorto che il giocatore in precedenza espulso non era ancora uscito dal campo di gioco. A seguito della ribattuta del calcio di rigore la Soc. Centese Calcio segnava una rete. In virtù di quanto precede la società reclamante sostiene che vi sia stato un duplice errore tecnico sia perché il calcio di rigore è stato battuto quando il calciatore espulso era ancora all’interno del campo di gioco sia perché la presenza indebita di tale calciatore non doveva comportare la ripetizione del calcio di rigore. Considerato che gli elementi di fatto, così rappresentati dalla società Tresigallo Calcio, non trovano pieno riscontro in quanto dichiarato dall’arbitro nel proprio supplemento, rilasciato su richiesta di questo Giudice Sportivo. Nella specie il Direttore di gara ha espressamente confermato che la gara si è svolta regolarmente, poiché aveva verificato l’uscita del calciatore espulso dal terreno di gioco prima di fare battere il rigore, ma soprattutto ha evidenziato, e chiarito, il fatto che la ripetizione del calcio di rigore è stata determinata dal comportamento anomalo del portiere che sì mosso prima che questo fosse battuto e non, quindi, dall’indebita presenza in campo del giocatore espulso. Considerato che l’applicazione di quanto previsto dalla regola n°4 del Regolamento del Gioco del Calcio, comunque, rientra nell’ambito più generale delle c.d. “decisioni dell’arbitro”, e come tale, in base alla regola n° 5 del Regolamento del Gioco del Calcio è soggetta alla sua discrezionalità. Considerato che al supplemento rilasciato dall’arbitro deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1) lett. b del C.G.S. stabilisce che i Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento della gara, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento del gioco del calcio. La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. P.T.M. Questo Giudice Sportivo, delibera: • di respingere il reclamo, e di convalidare il risultato della gara così come ottenuto sul campo, ovvero con il seguente punteggio: TRESIGALLO CALCIO – CENTESE CALCIO 0 - 1 • di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Tresigallo Calcio.

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