F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 215/CSA pubblicata il 21 Marzo 2022 – A.S. GUBBIO 1910 SRL

Decisione n. 215/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 231/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino - Presidente (relatore)

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Nicola Durante – Componente

Giuseppe Gualtieri- Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo, con procedimento d’urgenza, numero 231/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S. GUBBIO 1910 SRL, 

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 237/DIV dell’08.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11/03/2022, il dott. Pasquale Marino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società A.S. GUBBIO 1910 SRL ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Gubbio/Vis Pesaro del 6/3/2022, è stata inflitta al proprio calciatore Bulevardi Danilo la squalifica per due giornate effettive di gara “per avere, al 27°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, effettuando un takle in scivolata lo colpiva con i tacchetti sul tendine di Achille, senza provocargli conseguenze dannose. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata, il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, la società Gubbio ha sostenuto, con riferimento alla condotta antisportiva contestata al proprio calciatore, che la stessa sarebbe, invece, consistita in un semplice “fallo di gioco”, sebbene grave, chiedendo, conseguentemente, e in applicazione delle attenuanti generiche, la riduzione della squalifica ad una sola giornata di gara.

Questa Corte ritiene che il ricorso vada respinto.

Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, ……la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”. 

Alla luce di tale giurisprudenza, va affermato che, nel caso di cui è giudizio, dalle risultanze del referto arbitrale emerge come la condotta del reclamante sia stata caratterizzata da agonismo eccessivo, con conseguente qualificazione della stessa come gravemente antisportiva e non semplicemente antisportiva (come qualificata da Giudice di prime cure).

Il Direttore di Gara appare, infatti, univocamente orientato a caratterizzare in tal senso l’atto del Bulevardi.

Ed invero, nel referto si legge che il predetto calciatore “…. con la gamba tesa, da tergo colpiva con i tacchetti un avversario sul tallone d'Achille”); una circostanza fattuale che consente di escludere, nella condotta del ricorrente, la sussistenza di un mero “grave fallo di giuoco”.

Quanto, poi, all’entità della sanzione, si ricorda che l’art. 39 stabilisce, per gli atti gravemente antisportivi, la sanzione minima di due giornate, al netto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

Pertanto, in questa prospettiva non vi è dubbio che l’intervento del calciatore di cui trattasi sia eccessivo e sproporzionato rispetto alla circostanza di giuoco, anche in considerazione del fatto che lo stesso non era volto al tentativo di recuperare il pallone nell'ambito di un mero contrasto di giuoco; circostanza, quest’ultima, con riferimento alla quale questa Corte ha ritenuto di potere comminare, a fronte di una condotta gravemente antisportiva e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti, la squalifica per una giornata effettiva di gara (cfr. decisione n. 119/CSA/2021-2022 del 22/12/2021).

Orbene, nel caso che ci occupa, la condotta gravemente antisportiva non merita la concessione delle circostanze attenuanti, atteso che il Bulevardi ha colpito con i tacchetti l’avversario da tergo.

In proposito, questa Corte ritiene opportuno precisare, per quanto concerne le conseguenze derivanti dalla condotta, che, nel recentissimo precedente più sopra menzionato (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), è stato evidenziato che “la valutazione della gravità della condotta antisportiva nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete. Ragionare diversamente, comporterebbe una eccessiva deresponsabilizzazione degli atleti, i quali si vedrebbero rafforzati nella convinzione che, siccome un evento gravemente antisportivo possa essere valutato in maniera attenuata qualora non comporti danni per l’avversario, questo intervento eccessivo va sempre, e in ogni caso posto in essere, nella mera speranza che non comporti effettivamente danni all’avversario”.

Alla luce di quanto sopra e riqualificata la condotta come gravemente antisportiva, non può che confermarsi la sanzione comminata dal Giudice Sportivo, con conseguente rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

                                                                           IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

                                                                                    Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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