C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 04/09/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Paolo Bianchinotto, Massimo Rampini, Marc Mauro Del Nevo nonché della Società A.S.D. Valtarese Calcio.

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Paolo Bianchinotto, Massimo Rampini, Marc Mauro Del Nevo nonché della Società A.S.D. Valtarese Calcio.

 

Con nota 17.07.2019, n. 794/798 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visti gli artt. 32 ter, comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Marco Stefanini; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- il Sig. Paolo Bianchinotto, Presidente della Società A.S.D. VALTARESE CALCIO all’epoca dei fatti, della violazione dell’art.1bis, comma 1 del G.G.S. in relazione all' art. 23 comma 1 delle NOIF e al Comunicato Ufficiale n.1 sezione 2.2. punto e) del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato il 02/07/2018, per avere consentito, permesso e autorizzato, nella sua qualità, di affidare la conduzione tecnica della squadra Allievi Under 17 al Signor Massimo Rampini con la collaborazione del Signor Marc Mauro Del Nevo, entrambi sprovvisti della necessaria qualifica per la suindicata categoria in quanto privi dei titoli abilitativi richiesti dalla già richiamata disposizione federale. - il Sig. Massimo Rampini, Dirigente della Società A.S.D. VALTARESE CALCIO all’epoca dei fatti, della violazione dell’art.1bis, comma 1 del G.G.S. in relazione all' art. 23 comma 1 delle NOIF e al Comunicato Ufficiale n.1 sezione 2.2. punto e) del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato il 02/07/2018, per avere assunto unitamente al Signor Marc Mauro Del Nevo, senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra Allievi Under 17 in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento, comparendo in tale qualità nelle distinte di gara: INTER CLUB / VALTARESE CALCIO del 28/10/2018, VALTARESE CALCIO / PARADIGNA del 18/11/2018, PARADIGNA / VALTARESE CALCIO del 24/02/2019. - il Sig. Marc Mauro Del Nevo, Dirigente della Società A.S.D. VALTARESE CALCIO all’epoca dei fatti, della violazione dell’art.1bis, comma 1 del G.G.S. in relazione all' art. 23 comma 1 delle NOIF e al Comunicato Ufficiale n.1 sezione 2.2. punto e) del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato il 02/07/2018, per aver assunto unitamente al Signor Massimo Rampini, senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra Allievi Under 17 in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento, comparendo in tale qualità nelle distinte di gara: VALTARESE CALCIO / POL. FUTURA del 16/09/2018, VALTARESE CALCIO / PALLAVICINO del 30/09/2019, VALTARESE CALCIO / AUDACE del 21/10/2018, VALTARESE CALCIO / POL. IL CERVO del 09/12/2018, VALTARESE CALCIO / BORGO SAN DONINO del 10/02/2019, VALTARESE CALCIO / CARIGNANO del 13/02/2019, VALTERESE CALCIO / FELINO del 03/03/2019. - la Società A.S.D. VALTARESE CALCIO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. previgente, per le violazioni ascritte ai propri tesserati incolpati. Effettuate ritualmente le notifiche nessuna delle parti deferite ha presentato memorie difensive, ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierna riunione. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - mesi quattro d’inibizione a carico del Sig. Paolo Bianchinotto - mesi quattro d’inibizione a carico del Sig. Massimo Rampini - mesi quattro d’inibizione a carico del Sig. Marc Mauro Del Nevo - Euro 500,00 di ammenda a carico della società ASD Valtarese Calcio Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta provata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale - considerato che nessuna delle parti deferite ha addotto argomentazioni difensive e ha partecipato al dibattimento; - visti gli artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del C.G.S.;

d e l i b e r a Di infliggere al Sig. Paolo Bianchinotto, Presidente della società Valtarese Calcio, l’inibizione per mesi quattro, al dirigente Sig. Massimo Rampini l’inibizione per mesi quattro, al dirigente Sig. Marc Mauro Del Nevo l’inibizione per mesi quattro e alla Società A.S.D. Valtarese Calcio l’ammenda di € 500,00. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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