C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 04/09/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Mauro Massa, Angelo Castelluzzo, Matteo Zannoni nonché della Società A.S.D. Paradigna

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Mauro Massa, Angelo Castelluzzo, Matteo Zannoni nonché della Società A.S.D. Paradigna

 

Con nota 03.07.2019, n. 187/721 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visti gli artt. 32 ter, comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott.ssa Serenella Rossano; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il Sig. Mauro Massa, Presidente della Società A.S.D. PARADIGNA all’epoca dei fatti, della violazione dell’art.1bis, comma 1, del C.G.S. ovvero dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, per non avere tesserato nella stagione sportiva 2018/2019 un tecnico provvisto di abilitazione per la conduzione della squadra della categoria Allievi Provinciali e per aver affidato la conduzione della squadra della categoria Allievi Provinciali nella stagione sportiva 2018/2019 al Signor Matteo Zannoni, tesserato presso la società Paradigna come Dirigente Accompagnatore e sprovvisto dei requisiti previsti dal regolamento del Settore Tecnico della FIGC. - il Sig. Matteo Zannoni, Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. Paradigna all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. ovvero dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’art. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva 2018/2019 il ruolo di tecnico della squadra degli Allievi Provinciali in assenza della necessaria abilitazione prevista dal regolamento del Settore Tecnico della FIGC. - il Sig. Angelo Castelluzzo, Dirigente Accompagnatore della Società A.S.D. Paradigna all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art.1 bis, comma 1, del C.G.S. ovvero dei doveri di lealtà, nonché in relazione all’art. 61 comma 1 delle NOIF per avere sottoscritto nella stagione sportiva 2018/2019 le distinte consegnate al Direttore di gara attestando la regolare posizione del Sig. Matteo Zannoni, sprovvisto della necessaria abilitazione, e indicando un numero di tessera federale inesistente consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare in qualità di allenatore senza averne titolo. - la Società A.S.D. Paradigna, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate tesserate al momento dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta Società, attività rilevante per l’ordinamento federale come sopra descritto Effettuate ritualmente le notifiche nessuna delle parti deferite ha presentato memorie difensive, ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierna riunione. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - quattro mesi d’inibizione a carico del Sig. Mauro Massa - quattro mesi d’inibizione a carico del Sig. Matteo Zannoni - quattro mesi d’inibizione a carico del Sig. Angelo Castelluzzo

- Euro 500,00 di ammenda a carico della società ASD Paradigna Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta provata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale; - considerata la totale assenza di argomenti difensivi addotti dalle parti deferite nonché la loro non partecipazione all’odierno dibattimento; - visti gli articoli 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del C.G.S.; d e l i b e r a Di infliggere al Sig. Mauro Massa, Presidente della società ASD Paradigna, l’inibizione per mesi quattro, al dirigente Sig. Matteo Zannoni l’inibizione per mesi quattro al dirigente Sig. Angelo Castelluzzo l’inibizione per mesi quattro e alla Società A.S.D. Paradigna l’ammenda di € 500,00 . Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it