C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 04/09/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Alberto Verni nonché della Società Felsina S.S.D

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Sig. Alberto Verni nonché della Società Felsina S.S.D

 

 

Con nota 17.06.2019, n. 14606/629 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 32 ter comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott.ssa Serenella Rossano; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - il Sig. Alberto Verni, Presidente munito dei poteri di legale rappresentanza della Società Felsina S.S.D., della violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis comma 1 del CGS, in relazione: a) a quanto previsto dal C.U. n. 1/2017 del Settore Giovanile e Scolastico, punto 2.6, perché, senza l’autorizzazione prescritta e senza il nulla osta della società ASD Libertas Ghepard Calcio 1974, organizzava o comunque non impediva il coinvolgimento di alcuni giovani calciatori delle annate 2005 al 2007 tesserati presso quest’ultima società, in raduni o provini tenutisi nel mese di giugno 2018 presso la struttura sportiva situata in via Calda di pertinenza della società Felsina; b) a quanto previsto dall’art. 10 commi 1 e 2 del CGS (all’epoca vigente) per avere consentito e comunque non impedito che il Signor Simone Serra svolgesse attività di proselitismo e attività finalizzata al trasferimento e/o collocamento di alcuni calciatori. - la Società Felsina S.S.D, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate tesserate presso di essa società al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS per le condotte ascritte al proprio tesserato Sig. Simone Serra Effettuate ritualmente le notifiche il Sig. Alberto Verni, in proprio e quale Presidente nonché legale rappresentante della società Felsina, è presente all’odierno dibattimento assistito da un avvocato difensore. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano inflitte le seguenti sanzioni sportive:

- sette mesi d’inibizione a carico del Sig. Alberto Verni - Euro 700,00 di ammenda, a carico della società Felsina SSD Il Presidente della società Felsina, anche per mezzo del proprio avvocato difensore, si richiama alla memoria difensiva prodotta nella fase istruttoria che ha preceduto il deferimento in parola. Contesta le incolpazioni mosse dalla Procura Federale ribadendo che in nessuna circostanza tesserati e collaboratori della società Felsina avrebbero violato i doveri di lealtà sportiva e le norme vigenti in tema di reclutamento di giovani calciatori. Precisa al riguardo che l’organizzazione di una partita alla fine della stagione sportiva 2017/2018 s’inseriva nel novero delle numerose attività svolte dalla società a scopi formativi e d’inclusione sociale, senza essere destinata né alla selezione né al reclutamento di giovani calciatori. Puntualizza che “partitelle” del genere si sono svolte e continuano a svolgersi solo a fini ricreativi e nell’ambito dell’oratorio parrocchiale che si trova nelle vicinanze dell’impianto sportivo senza che sia mai stato preso in considerazione il fatto che i ragazzi coinvolti siano o meno tesserati presso società sportive affiliate alla Federazione. Rileva che se vi è stato un passaggio di giocatori tra altre società di calcio giovanile e la società Felsina, questo è avvenuto solo ed esclusivamente per libera scelta delle famiglie dei ragazzi e non per altri motivi. Evidenzia infine che nel momento in cui avrebbe avuto luogo l’attività di proselitismo che viene addebitata a tesserati e collaboratori del Felsina, la stessa società aveva già tesserato un numero di giovani calciatori addirittura maggiore rispetto a quello che l’impiantistica sportiva a disposizione poteva consentirle. Per tutti i sopra illustrati motivi si chiede il proscioglimento da ogni addebito. Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale; - considerati gli argomenti difensivi addotti dalle parti deferite; - ritenuto che dall’espletata attività d’indagine, per quanto assai approfondita e dettagliata, non emergano elementi probatori totalmente univoci e concordanti in grado di dimostrare con certezza l’intenzionalità della società Felsina di procedere, attraverso le iniziative che peraltro risulta abbia effettivamente svolto, ad una selezione e a un reclutamento di giovani calciatori in spregio alla vigente normativa federale; d e l i b e r a di respingere il proposto deferimento e di prosciogliere da ogni addebito il Presidente Alberto Verni e la società Felsina SSD. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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