C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 11/09/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Gian Claudio Venturini nonché della Società A.S.D. Sant’Agata Sport

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

 

AGGIUNTO A carico del Signor Gian Claudio Venturini nonché della Società A.S.D. Sant’Agata Sport

 

Con nota 20.06.2019, n. 14804/800 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 32ter, comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Alessandro Boscarino; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. VENTURINI GIAN CLAUDIO, Presidente della Società ASD SANTAGATA SPORT, della violazione dell’art.1bis, comma 1, del CGS, ovvero dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF, (secondo cui i tecnici iscritti nell’albo del Settore tecnico devono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico), per aver consentito e/o non impedito, nella sua qualità, al Signor Parisi Felice, di svolgere le mansioni di allenatore in favore della Società ASD SANTAGATA SPORT, in occasione della gara di Seconda categoria SANTAGATA SPORT – SAN ROCCO 2001 Faenza del 16.12.2018, privo di tesseramento, eludendo in tal modo la normativa di riferimento; - la Società A.S.D. SANTAGATA SPORT a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta Società attività rilevante per l’ordinamento federale, ex art.1bis comma 5 del C.G.S., come sopra descritti. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite hanno chiesto di essere ascoltate e il Sig. Venturini Gian Claudio è presente all’odierna riunione sia in proprio che quale legale rappresentante della società ASD Santagata Sport. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite ai sensi dell’art. 127 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - 40 giorni d’inibizione a carico del Sig. Gian Claudio Venturini - Euro 130,00 di ammenda a carico della società ASD Sant’Agata Sport Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta provata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto dell’esito del patteggiamento tra il Rappresentante della Procura Federale e le parti deferite e ritenute congrue le sanzioni come sopra determinate; - visti gli articoli 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del C.G.S.; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Gian Claudio Venturini l’inibizione per giorni 40 e alla Società A.S.D. Sant’Agata Sport l’ammenda di € 130,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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