C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 11/09/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Cesare Rigoli e Claudio Facchini, del calciatore minorenne Japon Michele Andres Encarnacio (in persona dell’esercente la potestà genitoriale) nonché della Società A.S.D. Libertas San Corrado

 

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Cesare Rigoli e Claudio Facchini, del calciatore minorenne Japon Michele Andres Encarnacio (in persona dell’esercente la potestà genitoriale) nonché della Società A.S.D. Libertas San Corrado

 

Con nota 11.06.2019, n. 14218/1293 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 32, comma 4 del C.G.S. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. RIGOLI CESARE, Presidente della Società A.S.D. LIBERTAS SAN CORRADO della violazione dell’art.1bis, comma 1, in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43 commi 1 e 5 delle N.O.I.F. , per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore ENCARNACIO JAPON MICHELE ANDRES e per aver consentito l’utilizzo dello stesso, senza sottoporlo agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e non dotandolo di assicurazione nel corso della seguente gara: LIBERTAS SAN CORRADO – VAL LURETTA del 24.03.2019 valevole per il campionato Allievi Provinciali della Delegazione di Piacenza. - Il Sig. FACCHINI CLAUDIO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. LIBERTAS SAN CORRADO, della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. e agli artt. 39 e 43 commi 1 e 6 art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara: LIBERTAS SAN CORRADO – VAL LURETTA del 24.03.2019 valevole per il campionato Allievi Provinciali della Delegazione di Piacenza, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato il giocatore ENCARNACIO JAPON MICHELE ANDRES, sottoscrivendo la distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore, poi consegnata al Direttore di gara e consentendo così che lo stesso prendesse parte alla gara senza averne il titolo; - il Sig. ENCARNACIO JAPON MICHELE ANDRES, calciatore della Società A.S.D. LIBERTAS SAN CORRADO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 6, in relazione all’ art. 10, comma 2, del C.G.S., artt. 39, 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato la gara: LIBERTAS SAN CORRADO – VAL LURETTA del 24.03.2019 valevole per il campionato Allievi Provinciali della Delegazione di Piacenza senza averne titolo in quanto non tesserato e sprovvisto di assicurazione; - la Società A.S.D. LIBERTAS SAN CORRADO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S., per comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S Effettuate ritualmente le notifiche, il solo Sig. Cesare Rigoli, in proprio e quale Presidente legale rappresentante della società Libertas San Corrado, è presente all’odierna riunione, mentre le restanti parti deferite non sono presenti e non hanno prodotto memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite presenti al dibattimento ai sensi dell’art. 127 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono:

- 40 giorni d’inibizione a carico del Sig. Cesare Rigoli; - Euro 100,00 d’ammenda oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi, a carico della Società ASD Libertas San Corrado. Per quanto concerne le altre parti deferite, il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la loro responsabilità e che alle stesse siano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - due mesi d’inibizione a carico del Sig. Claudio Facchini; - una giornata di squalifica a carico del calciatore Japon Michele Andres Encarnacio Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta provata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle sanzioni determinate a seguito del patteggiamento oltre che delle richieste del Rappresentante della Procura Federale nei confronti delle parti deferite che non sono presenti al dibattimento e che non hanno presentato memorie difensive; - considerate congrue le sanzioni come sopra indicate; - visti gli articoli 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del C.G.S.; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Cesare Rigoli l’inibizione per giorni 40, al Sig. Claudio Facchini l’inibizione per mesi 2, al giovane calciatore Japon Michele Andres Encarnacio la squalifica fino a tutto il 22 settembre 2019 e alla società ASD Libertas San Corrado l’ammenda di € 100,00 oltre a 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi Provinciali della stagione sportiva 2019/2020 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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