C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 04/03/2020 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Maurizio Spocchi, Maurizio Pagano, Hamza Anejjar (quest’ultimo in persona dell’esercente la potestà genitoriale) nonché della società Sporting Club S. Ilario

 

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico dei Signori Maurizio Spocchi, Maurizio Pagano, Hamza Anejjar (quest’ultimo in persona dell’esercente la potestà genitoriale) nonché della società Sporting Club S. Ilario

 

Con nota 29.01.2020, n. 9567/822 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 32 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Roberto Rinaldi; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. SPOCCHI MAURIZIO, Presidente della Società SPORTING CLUB S.ILARIO, per la violazione dell’art.1bis comma 1,5 e art. 10 comma 2 del C.G.S. e artt. 39, 43 comma 1 e 6, 61 comma 1 e 5 delle N.O.I.F. anche in relazione all’art.7, comma 1 dello Statuto Federale, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ANEJJAR HAMZA e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, in posizione irregolare, nel corso della gara: SPORTING CLUB S.ILARIO – PONTENURESE del 07.10.2018, valevole per il Campionato Allievi Provinciali di Parma. - Il Sig. PAGANO MAURIZIO, Dirigente Accompagnatore della Società SPORTING CLUB S. ILARIO, per la violazione dell’art.1bis comma 1,5 artt. 61 comma 1 e 5 e 39 e 43 commi 1,6 delle N.O.I.F. per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara: SPORTING CLUB S.ILARIO – PONTENURESE del 07.10.2018, valevole per il Campionato Allievi Provinciali di Parma, in cui è stato utilizzato il calciatore minore ANEJJAR HAMZA, in posizione non regolare in quanto non tesserato, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata successivamente al Direttore di gara, consentendo così che il giocatore partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e senza copertura assicurativa. - Il Sig. ANEJJAR HAMZA calciatore minore della Società SPORTING CLUB S.ILARIO per la violazione dell’art.1bis comma 1,6 del C.G.S., in relazione agli artt. 10 comma 2 del C.G.S. e 39, 43 comma 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara: SPORTING CLUB S.ILARIO – PONTENURESE del 07.10.2018, valevole per il Campionato Allievi Provinciali di Parma, nelle fila della Società SPORTING CLUB SANT’ILARIO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa. - la Società SPORTING CLUB S. ILARIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi ex art. 4 commi 1 e 2, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite nessuna delle parti deferite è presente all’odierna riunione e ha presentato memorie difensive. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, svolge un’ampia ricostruzione dei fatti e richiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite per le violazioni regolamentari a loro rispettivamente addebitate e conclude con la richiesta delle seguenti sanzioni sportive: - 3 mesi di inibizione a carico del Sig. Maurizio Spocchi - 75 giorni d’inibizione a carico del Sig. Maurizio Pagano - 1 giornata di squalifica al calciatore Hamza Anejjar - EURO 400,00 di ammenda a carico della società Sporting S. Ilario Il Tribunale - letto il deferimento; - preso atto delle sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; - considerato che dalle parti deferite non è pervenuta alcuna memoria difensiva; - ritenuta comprovata la responsabilità di tutte le parti deferite per le violazioni loro rispettivamente attribuite; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Maurizio Spocchi l’inibizione per mesi 2, al Sig. Maurizio Pagano l’inibizione per 1 mese, al giovane calciatore Hamza Anejjar la squalifica per 1 giornata di gara e alla società Sporting Club S. Ilario l’ammenda di EUR 200,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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