F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33/TFNT del 21 Marzo 2022 (motivazioni) – Ludovica Falloni / ASD Grifone Gialloverde – Reg. Prot. 34/TFN-ST

Decisione/0033/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0034/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente;

Fernando Casini – Componente;

Francesco Di Leginio – Componente;

Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente (Relatore);

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 10 marzo 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dalla calciatrice Ludovica Falloni (n. 19.9.2001 - matr. 2.019.810) contro la società ASD Grifone Gialloverde (matr. 945.305) al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 1.02.2022, proposto il 15.02.2022, la calciatrice Ludovica Falloni adiva, ex art. 89, comma 1, lett. a) del CGS – FIGC, il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, chiedendo l’accoglimento della istanza di svincolo per cambio di residenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111 NOIF, dalla società ASD Grifone Gialloverde.

A sostegno della propria richiesta, la calciatrice rappresentava di aver trasferito da oltre un anno la propria residenza dal Comune di Formello al Comune di Ovindoli, producendo sia il certificato di residenza del 08.09.2021, che quello storico del 17.11.2021, rilasciati dal Comune di Ovindoli, dai quali risultava che la stessa era residente presso il suddetto Comune già dal 07.07.2020. La calciatrice fondava la propria pretesa evidenziando che “… Il cambio di residenza, testimoniato dai relativi certificati, è avvenuto nel Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente residenza. Tale cambio di residenza è oramai avvenuto da oltre un anno. Atteso l’avvenuto inizio della stagione sportiva, appare evidente la necessità di ottenere lo svincolo quanto prima possibile. …”.

La società ASD Grifone Gialloverde, ritualmente notiziata del ricorso, si costituiva in data 03.03.2022 mediante deposito delle proprie “Controdeduzioni”, con le quali contestava la fondatezza della pretesa della ricorrente, asserendo che la richiesta di svincolo non era in realtà collegata ad un cambio di residenza necessitato da cogenti ragioni personali preclusive della possibilità di svolgere attività sportiva nel rispetto del vincolo.

Invero, la difesa della società sosteneva, inoltre, che il trasferimento in concreto compiuto non era rispondente al requisito previsto dall’art. 111 delle N.O.I.F. siccome avvenuto verso un Comune collocato in Provincia limitrofa alla Provincia nel cui ambito ricadeva il Comune della residenza iniziale. La società ASD Grifone Gialloverde, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso.

Proposta richiesta di audizione da entrambe le parti, all’udienza del 10.03.2022, trattata in video conferenza, giusta preventiva autorizzazione di entrambe le parti intervenute, partecipava il difensore della calciatrice, che si riportava agli scritti difensivi depositati, chiedendone l’integrale accoglimento e altresì insistendo affinché la memoria depositata da controparte venisse dichiarata inammissibile poiché tardiva, in quanto depositata in data 03.03.2022. Inoltre, partecipava all’udienza il difensore della società ASD Grifone Gialloverde, che replicava alle eccezioni sulla inammissibilità della memoria, contestandole, e si riportava agli scritti difensivi depositati, chiedendo l’integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il ricorso veniva, dunque, deciso alla riunione del 10 marzo 2022.

Tanto premesso questo Tribunale Federale, Sezione Tesseramenti, preliminarmente osserva quanto segue.

Il ricorso è infondato e, pertanto, andrà rigettato.

Osserva questa Corte che, a sostegno del ricorso, la calciatrice, al fine di dimostrare il termine di decorrenza, ha offerto in deposito due certificati di residenza rilasciati dal Comune di Ovindoli. La documentazione offerta dalla ricorrente e proveniente dalla Pubblica Amministrazione offre, conseguentemente, al Tribunale un dato consolidato non suscettibile di ulteriore sindacato, considerata la fede privilegiata da riconoscersi a detta documentazione.

L’eccezione avanzata dalla difesa della calciatrice circa la tardività del deposito delle controdeduzioni della società merita accoglimento dovendosi rilevare la tardività di tali controdeduzioni rispetto al termine a tal fine normativamente fissato dal codice di giustizia, per come sostanzialmente confermato in udienza anche dal difensore e dal dirigente della società ASD Grifone Gialloverde.

Fermo quanto innanzi e nel merito il ricorso non è fondato e deve essere respinto. Sulla base degli atti depositati, infatti, questoTribunale ritiene che non sussistano i presupposti per lo svincolo ex art. 111 NOIF della calciatrice Ludovica Falloni dalla società ASD Grifone Gialloverde.

La disamina della documentazione offerta in deposito dalla ricorrente conferma che la calciatrice ha trasferito la propria residenza da Formello, appartenente al territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (già Provincia di Roma) ad Ovindoli, in Provincia dell’Aquila, in Abruzzo. Tuttavia, sebbene sia decorso il termine temporale di un anno, tale trasferimento è avvenuto verso un Comune sito in Provincia limitrofa alla Provincia dove era ubicata la precedente residenza. Non sussiste, pertanto, il presupposto del trasferimento di residenza così come preteso dalla norma invocata. Il dato geografico, nella sua obiettività, rende evidente come non siano stati integrati tutti i requisiti previsti dalla fattispecie dell’art. 111 delle N.O.I.F. al fine dello svincolo della calciatrice laddove, in base al chiaro tenore letterale della disposizione, il trasferimento utile ai fini dello svincolo deve essere caratterizzato (oltre al requisito temporale) dalla concomitante sussistenza di altri due requisiti richiesti dalla norma, entrambi obbligatori e necessari: il trasferimento deve, infatti, avvenire verso un Comune collocato in altra Regione (rispetto a quella di origine) ed il Comune di destinazione si deve trovare all’interno di una Provincia che non sia limitrofa alla Provincia di origine. Ciò all’evidente scopo – e in ciò si deve individuare, ad avviso di questo Tribunale, la ratio legis di tale distinzione – di non attribuire rilevanza al trasferimento riguardante i Comuni di due Province che, sebbene collocate in Regioni diverse, siano in effetti vicine e confinanti, per la evidente conseguenza per cui il trasferimento dell’atleta, seppure significativo dal punto di vista formale, non implica, in tale ipotesi, alcun apprezzabile sacrificio incidente sulla possibilità di svolgere l’attività sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dalla calciatrice Ludovica Falloni.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Eugenio Maria Patroni Griffi                                   Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 21 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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