F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34/TFNT del 21 Marzo 2022 (motivazioni) – Antonio Fara e Sabrina Giorgi per Alice Fara / Imolese FM ACD – Reg. Prot. 35/TFN-ST

 

Decisione/0034/TFNST-2021-2022

Registro procedimenti n. 0035/TFNST/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente;

Antonio Rinaudo – Vice Presidente;

Filippo Crocè – Componente;

Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore);

Flavia Tobia – Componente;

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 10 marzo 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, CGS proposto dai sigg.ri Fara Antonio e Giorgi Sabrina per conto della calciatrice Fara Alice (n. 23.11.2004 - matr. 2.695.779) contro la società ACD FM Imolese (matr. 911.028) al fine di richiedere lo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 31 gennaio 2022, i sigg.ri Fara Antonio e Giorgi Sabrina, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale della calciatrice Fara Alice (n. 23.11.2004 - matr. 2.695.779) ricorrevano, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC, dinanzi a questo Tribunale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, da parte del Comitato Regionale Emilia Romagna, in quanto asseritamente erroneo, illegittimo e totalmente sprovvisto dei presupposti in fatto ed in diritto, con richiesta di riconoscimento di validità ed efficacia della richiesta di svincolo della calciatrice.

A sostegno del proprio ricorso, i sigg.ri Fara Antonio e Giorgi Sabrina sostenevano che:

- quest'ultima è una calciatrice “non professionista”, tesserata con la società ACD FM Imolese, partecipante al campionato di calcio a 11 serie C nella Stagione sportiva 2021/2022;

- la stessa, pur a disposizione della società resistente ed idonea alla pratica sportiva, non avrebbe preso parte all'attività sportiva della ACD FM Imolese relativa alla presente stagione sportiva;

- in data 12/08/2021 la Società convocava la calciatrice chiedendo la consegna di un nuovo certificato medico agonistico anche se il precedente non risultava ancora scaduto e, peraltro, in possesso della medesima società dalla precedente stagione sportiva; - successivamente, la calciatrice non riceveva più alcuna comunicazione di convocazione e, pertanto, preso atto del totale disinteresse della società, in data 30/10/2021 e con PEC del 03/11/2021 presentava istanza di svincolo, ex art. 109 NOIF, alla FM Imolese ed al Comitato Regionale Emilia Romagna, in quanto a tale data sarebbero state disputate già n. 6 gare ufficiali, tutte elencate nell'istanza di svincolo, senza che la calciatrice avesse ricevuto alcuna convocazione.

Ricevuta l'istanza mediante PEC del 3/11/3021, con lettera datata 11/11/2021, la ACD FM Imolese proponeva opposizione allo svincolo eccependo l'inesistenza del diritto alla svincolo della calciatrice in ragione di n. 3 presunte convocazioni inviate ed in data 12/01/2022 il Comitato Regionale Emilia Romagna dichiarava di non aver intenzione di decidere / concludere la procedura amministrativa prima del termine della stagione sportiva corrente; la calciatrice, tuttavia, con PEC del 25/01/2022 sollecitava l'adozione di qualsivoglia provvedimento, e con PEC del 04/02/2022 il Comitato Regionale Emilia Romagna rigettava la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, perché “la società ha presentato regolare opposizione” e perché “la calciatrice ha presentato domanda di svincolo prima del termine del 30 novembre differentemente da quanto previsto dall'art. 109 comma 1 NOIF che dispone che il tesserato deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre”.

La società ACD FM Imolese, costituitasi in giudizio con il deposito delle sue controdeduzioni, chiedeva il rigetto del ricorso presentato dai genitori della calciatrice sostenendo che l'atleta Fara, sebbene legata alla società Imolese da vincolo pluriennale, ad inizio stagione sportiva 2021/2022 aveva deciso arbitrariamente di non rendere più le proprie prestazioni calcistiche nell'interesse della società resistente e quindi, non aveva ottemperato agli inviti a prestare la propria attività sportiva e non avrebbe preso parte a nessun allenamento, nonostante le rituali convocazioni da parte della società.

Aggiungeva la società resistente che la Fara aveva, inoltre, omesso di consegnare alla società il certificato medico di idoneità agonistica, salvo poi depositarlo nell'odierno giudizio al fine di dimostrare di essere stata a disposizione della società entro il 30 novembre 2021.

Il ricorso veniva, dunque, trattenuto per la decisione alla riunione del 10 marzo 2022.

Il ricorso non merita accoglimento e va respinto.

Osserva questo Tribunale che, in punto di diritto, il provvedimento di rigetto della richiesta di svincolo è stato adottato dal CR Emilia Romagna nel rispetto del dettato di cui all’art. 109 NOIF secondo cui il “1. Il calciatore/calciatrice 'non professionista' e 'giovane dilettante', che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in 'lista di svincolo'. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato”.

Il calciatore, pertanto, per invocare il diritto allo svincolo per inattività deve almeno dimostrare il congiunto verificarsi di due circostanze, ovvero che:

1. l’atleta fosse a disposizione della Società entro il 30 novembre;

2. la Società ha disputato almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, senza consentirgli di prendervi parte (fatti salvi i presupposti eccezionali menzionati nel comma 1 e nel comma 4 dell’art. 109 NOIF).

La sussistenza di entrambi i detti presupposti non è riscontrabile nel caso di specie, dovendosi rilevare come la calciatrice, relativamente alla corrente stagione sportiva, non si sia messa a disposizione della società resistente per motivi imputabili unicamente alla medesima, non avendo la minore Fara presentato la prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, cosicché il numero di gare cui non ha partecipato l’atleta risulta effettivamente irrilevante ai fini del decidere, non potendo di certo la medesima prendere parte all’attività sportiva (allenamenti e partite) ex art. 43 NOIF in assenza della produzione di tale documentazione sanitaria.

Ed invero si rileva come la minore Alice Fara fosse munita di certificato di idoneità sportiva agonistica scadente l’08/10/2021, ma effettivamente non è stata fornita alcuna prova che la calciatrice abbia fornito alla società, nel rispetto della tempistica prevista dalle NOIF, il certificato medico decorrente dal 14/10/2021 e avente validità sino al 14/10/2022, allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio, nonostante i tre inviti che risultano, invece, inviati alla calciatrice, a mezzo Racc. AR, a presentare detta certificazione d’idoneità all’attività sportiva; venendo, quindi, a mancare, nel caso di specie, uno dei requisiti per invocare il diritto allo svincolo per inattività, atteso che la calciatrice doveva essere a disposizione della Società entro il 30 novembre 2021.

La mancata partecipazione all’attività agonistica, pertanto, è imputabile unicamente alla condotta omissiva della calciatrice, la quale non ha provveduto, sebbene formalmente e ritualmente intimata, a consegnare la relativa documentazione di idoneità all’attività sportiva e, pertanto, il ricorso va integralmente rigettato.

La società resistente, inoltre, ha provato di aver convocato l’atleta per gli allenamenti settimanali, espressamente previa consegna, da parte della stessa, del certificato di idoneità sportiva, ma in ogni caso non si configurerebbe il presupposto per la concessione dello svincolo ex art. 109 NOIF, atteso che la calciatrice aveva, a tutto voler concedere, titolo per prestare la propria attività sportiva unicamente per le prime tre partite di campionato, sino alla scadenza del termine di validità del certificato medico precedentemente consegnato alla società, scadente l’08/10/2021, non risultando provato che la calciatrice abbia poi fornito alla società il certificato medico decorrente dal 14/10/2021 e valido sino al 14/10/2022, nonostante i reiterati inviti in tal senso rivoltigli.

Le ulteriori considerazioni circa la presunta mancata ricezione, da parte dell’atleta, delle successive convocazioni sono da ritenersi, quindi, irrilevanti, sia alla luce dei motivi già dedotti, sia perché smentite dalla documentazione prodotta dalla società resistente, sia atteso il fatto che i ricorrenti non hanno dimostrato che al 30 novembre l’atleta fosse a disposizione (con certificato di idoneità alla pratica sportiva consegnato all’Imolese) e che la medesima non avesse preso parte ad almeno 4 partite.

Ulteriore motivo di rigetto è rappresentato anche dall'imprecisa e contraddittoria indicazione contenuta nell’atto di ricorso del provvedimento reclamato, in quanto nell'introduzione i ricorrenti dichiarano di impugnare “...il silenzio diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF da parte del Comitato Regionale Emilia Romagna”, mentre nelle conclusioni chiedono a Questo Tribunale di “..accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità del provvedimento di rigetto notificato in data 4.02.2022 dal Comitato Regionale Emilia Romagna a seguito della richiesta di svincolo per inattività inviata dalla Sig.ra Alice Fara e, per l'effetto, annullare il predetto provvedimento e ordinare al Comitato Regionale Emilia Romagna di provvedere allo svincolo della predetta calciatrice...”.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dai sigg.ri Fara Antonio e Giorgi Sabrina per conto della calciatrice Fara Alice.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE

Angelo Pasquale Perta                                    Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 21 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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