C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 24/11/2021 – Delibera – GARA: ENJOY FOOTBALL CLUB 2019 – SOLIERESE del 14/11/2021
GARA: ENJOY FOOTBALL CLUB 2019 – SOLIERESE del 14/11/2021
Il Giudice Sportivo,
sulla base degli atti ricevuti, ha rilevato che sia il preannuncio di reclamo sia il reclamo stesso sono stati inoltrati a mezzo PEC al giudice Sportivo, ma non anche alla Soc. Solierese alla quale sono stati inviati semplicemente a mezzo email ovvero, senza rispettare le formalità prescritte dall’art. 67 del C.G.S. e dal comma 1 dell’art. 53 C.G.S.. P.T.M. in considerazione di quanto precede, questo Giudice Sportivo: • dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Soc. . Enjoy Football Club 2019; • omologa la gara con il seguente risultato così come conseguito sul campo: ENJOY FOOTBALL CLUB 2019 – SOLIERESE 1 - 4 • di addebitare il previsto contributo alla Soc. Enjoy Football Club 2019.