C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 09/12/2021 – Delibera – VIGOLO MARCHESE – FUTURA FORNOVO MEDESANO

VIGOLO MARCHESE – FUTURA FORNOVO MEDESANO

Il Giudice Sportivo,

ha rilevato dagli atti ufficiali che la gara in oggetto non ha avuto regolare esecuzione, poiché l’arbitro è incorso in un errore tecnico. Nella fattispecie il Direttore di gara al 13’ del primo tempo non ha convalidato un goal segnato dal calciatore n° 2 della Soc. Vigolo Marchese su calcio di rigore, poiché, dopo il tiro, ha visto il pallone fuoriuscire dalla rete e, quindi, ha ritenuto che lo stesso non fosse entrato in porta quando, invece, era stata regolarmente segnata una rete. Accertato che l’arbitro ha espressamente riportato, nel proprio supplemento, che è incorso in errore a causa della presenza di un buco nella rete della porta e che, quindi, non è stata convalidata la segnatura di una rete, nonostante il calcio di rigore avesse avuto regolare esecuzione; Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”;

La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. P.T.M. Visto anche l’art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera la ripetizione della gara, e a tal fine trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R. per quanto di competenza; Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

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