C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 15/12/2021 – Delibera – GARA: PONTEVECCHIO – MISANO del 05/12/2021

GARA: PONTEVECCHIO – MISANO del 05/12/2021

Il Giudice Sportivo,

ha letto il referto dell’arbitro da cui ha rilevato che al 35’ minuto del secondo tempo il Direttore di gara ha dovuto sospendere la gara, poiché i calciatori di entrambe le squadre davano luogo di fatto ad una rissa. Nella fattispecie il provvedimento di definitiva sospensione veniva adottato dall’arbitro solo dopo che quest’ultimo ha rilevato l’effettiva impossibilità di portare a termine la gara a causa del generalizzato coinvolgimento di molti calciatori di entrambe le società, nonché del loro comportamento. Osserva questo Giudice Sportivo: l’art. 64 comma 2 N.O.I.F. dispone che: “L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaino pregiudizievoli dell’incolumità propria, o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico”. Dalla ricostruzione dei fatti che si sono verificati nel corso della gara in epigrafe è evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, che si sia venuta a configurare una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la perdita della gara ad entrambe le squadre secondo la norma contenuta nell’art. 10 comma 3) C.G.S.. La rissa, come già altre volte statuito dalla giurisprudenza sportiva in passato, consiste:” in una generalizzata colluttazione che determina l’eccitazione degli animi, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di confermarsi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente”. Dagli atti ufficiali, infatti, emerge che l’arbitro ha dovuto sospendere la gara, poiché i calciatori di entrambe le squadre hanno dato luogo di fatto ad una rissa caratterizzata da una notevole partecipazione di soggetti. Una volta accertato il verificarsi di una rissa deve ritenersi pienamente legittima l’interruzione anticipata dell’incontro e, conseguentemente, si deve procedere ad applicare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Società. Ritiene questo Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali, che la gara sia stata interrotta a seguito di una rissa generalizzata ove hanno partecipato sia i tesserati della Soc. Pontevecchio sia quelli della Soc. Misano. Giova ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine. Infatti, se l’interruzione anticipata della gara non è stata causata da un semplice diverbio fra giocatori e pubblico, ma da una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata nel fatto di avervi semplicemente partecipato e non solo nell’ averla provocata P.Q.M. Questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera di infliggere ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

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