C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 22/12/2021 – Delibera – GARA: AIRONE 83 – TREBBO 1979 del 12/12/2021

GARA: AIRONE 83 – TREBBO 1979 del 12/12/2021

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°45 del 15/12/2021 del C.R.E.R, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Trebbo 1979 con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Airone 83 impiegato il calciatore Sig. Cinti Martyn non in regola con il tesseramento. Nella specie la società reclamante sostiene che calciatore in questione avrebbe preso parte alla gara in oggetto pur essendo ancora tesserato per il Settore Giovanile Scolastico, e non per la Lega Nazionale Dilettanti. In considerazione di quanto precede la Soc. Trebbo 1979 chiede l’applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 10 C.G.S.., ovvero la punizione sportiva della perdita della gara Accertato che il Sig. Cinti Marty è regolarmente tesserato con la Soc. Airone 83, con lo status del Settore Giovanile e Scolastico, e che ha compiuto il sedicesimo anno di età nel corso del corrente anno; Considerato che l’art. 31 delle N.O.I.F., al primo comma, in relazione ai calciatori “ giovani” prevede espressamente che: “Sono qualificati giovani i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno”, nonché al successivo comma 2 che: “I calciatori/calciatrici “giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile”; Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo osserva: L’art. 31 delle N.O.I.F., nel fornire la qualificazione dei calciatori “giovani”, non prescrive alcuna disposizione specifica in relazione alla status del loro tesseramento limitandosi a prevedere che siano semplicemente tesserati per le società associate nelle Leghe, ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Dalla formulazione dell’art. 31 delle N.O.I.F.,ai fini della legittima partecipazione alla gara da parte di un “giovane calciatore”, è quindi sufficiente che lo stesso sia regolarmente tesserato con la società in cui gioca. In assenza, quindi, di norme specifiche che vincolino l’impiego del giovane calciatore allo status del proprio tesseramento deve ritenersi che il Sig.Cinti Marty (Soc. Airone 83) avesse titolo per prendere parte alla gara in questione, ovvero che la sua partecipazione alla medesima sia legittima;

Visto l’art. 10 C.G.S, conseguentemente DELIBERA ▪ di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Trebbo 1979 e di omologare la gara con il risultato così come conseguito sul campo, ovvero: AIRONE 83 – TREBBO 1979 0 - 0 ▪ di addebitare il previsto contributo alla Soc. Trebbo 1979.

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