C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 22/12/2021 – Delibera – GARA: FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 – CALCIO A5 RIMINI dell’ 11/12/2021

GARA: FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 – CALCIO A5 RIMINI dell’ 11/12/2021

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°45 del 15/12/2021 del C.R.E.R, ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Calcio A5 Rimini con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Forlimpopoli Calcio 1928 impiegato il calciatore Sig. Panara Lorenzo con ancora a suo carico un residuo sanzione. Nella specie la reclamante sostiene che il calciatore sovra menzionato non avrebbe integralmente scontato la sanzione allo stesso comminata nel C.U. n° 15 del 14/10/2020 del C.R.E.R.. In virtù di quanto precede la società Calcio A5 Rimini chiede l’applicazione della sanzione prevista dal comma 6 dell’art. 10 C.G.S.., ovvero la punizione sportiva della perdita della gara Accertato che al Sig. Sig. Panara Lorenzo (Soc. Forlimpopoli Calcio 1928) nel C.U. n° 15 del 14/10/2020 del C.R.E.R., alla Pagina 237, è stata effettivamente comminata una squalifica per una gara in relazione alle partite della Coppa Calcio A5 Serie C1, ovvero sempre quando militava nelle fila della Soc. Forlimpopoli Calcio 1928; Rilevato dal referto arbitrale della gara in oggetto che il Sig. Panara Lorenzo è stato inserito in distinta dalla Soc Forlimpopoli Calcio 1928 con la maglia n° 4 e che, quindi, Soc. ha preso parte alla gara in questione; Rilevato che le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del Sig. Panara Lorenzo (Soc. Forlimpopoli Calcio 1928). Considerato che in base all’ comma 6 dell’art. 10 C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara, o che semplicemente inserisce in distinta nel caso del Calcio A5, calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo DELIBERA • di accogliere il reclamo proposto dalla Calcio A5 Rimini e di infliggere, pertanto, alla Soc. Forlimpopoli Calcio 1928 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: FORLIMPOPOLI CALCIO 1928 – CALCIO A5 RIMINI 0 - 6 ▪ di infliggere al calciatore Sig. Panara Lorenzo (Soc. Forlimpopoli Calcio 1928) una ulteriore giornata di squalifica; ▪ di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. Forlimpopoli Calcio 1928 Sig. Gugnoni Gabriele fino al 19/01/2022 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara dei calciatori che non avevano titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 4 C.G.S.); ▪ di infliggere alla Soc. Forlimpopoli Calcio 1928 l’ammenda di €. 150,00; ▪ di non addebitare il previsto contributo alla Soc. Calcio A5 Rimini.

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