C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 30/12/2021 – Delibera – GARA: BAGNACAVALLO – FRATTA TERME del 18/12/2021

GARA: BAGNACAVALLO - FRATTA TERME del 18/12/2021

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 47 del 22/12/2021 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Bagnacavallo, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Fratta Terme violato la normativa inerente l’impiego dei giovani calciatori, così come prevista dal C.U. n° 1 del 09/07/2021 del C.R.E.R. (Stagione Sportiva 2021/2022). Nella fattispecie, a detta dalla istante, la Soc. Fratta Terme in conseguenza delle sostituzioni effettuate non avrebbe rispettato il previsto obbligo di impiego dei giovani calciatori e chiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S. Rilevato dagli atti ufficiali che la società Fratta Terme ha schierato inizialmente in campo i seguenti giovani calciatori tutti nati dal 01/01/2003 in poi: • Il Sig. Ricci Nicholas – maglia n°3; • Il Sig. Bandini Luca – maglia n° 5; • Il Sig. De Pascalis Nicolò – maglia n° 9; • Il Sig. Favali Matteo - maglia n°11. Rilevato dal referto arbitrale che la società Fratta Terme ha effettuato, nel corso della gara, le seguenti sostituzioni: •al 1’ del secondo tempo esce il n° 5 Sig. Bandini Luca ed entra il n° 14 Sig. Dosio Filippo (nato nel 1997); •al 9’ del secondo tempo esce il n° 9 Sig. De Pascalis Nicolò ed entra il n° 20 Sig. Andreoli Luca (nato nel 1997); •al 9’ del secondo tempo esce il n°8 Sig. Gallo Lorenzo (nato nel 1995) ed entra il n° 15 Sig. Mazzoni Mattia (dal 01/01/2003 in poi); •al 24’ del secondo tempo esce il n°3 Sig. Ricci Nicholas ed entra il n° 18 Sig. Balestra Lorenzo (nato nel 1998); •al 24’ del secondo tempo esce il n°11 Sig. Favali Matteo ed entra il n° 17 Sig. Giacomuzzi Alessandro (nato nel 1993). Questo Giudice Sportivo, osserva: Le Società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l’obbligo di impegnare sin dall’inizio della gara, e per tutta la durata della medesima, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età: • n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2001 in poi; • n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2002 in poi. Accertato, pertanto, che la Società Fratta Terme in conseguenza delle due sostituzioni effettuate al 24’ del secondo tempo è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio, e per tutta la durata della gara, uno dei due “giovane calciatori” previsti dal C.U. n° 1 del 09/07/2021 del C.R.E.R. Letti gli scritti difensivi inviati dalla Soc. Fratta Terme in data 28/12/2021; Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Fratta Terme con il risultato di 3 – 0 ai sensi dell’art. 34 bis delle N.O.I.F. e dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S., nonché in relazione al C.U. n° 1 del 09/07/2021 del C.R.E.R.; P.T.M. Delibera: •di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Bagnacavallo e, conseguentemente, di comminare alla Società Fratta Terme la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato: BAGNACAVALLO – FRATTA TERME 3 - 0 •di non addebitare il previsto contributo alla Società Bagnacavallo.

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