C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 23/03/2022 – Delibera CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 47 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VENTURINA ART Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Luca Bovini Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 55 del 09.03.2022

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 47 - RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VENTURINA ART

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Luca Bovini Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna pubblicata nel C.U. nr. 55 del 09.03.2022

Gara: Monzuno / Venturina del 09.03.2022 La Società A.S.D. Venturina Art dopo aver inviato un preannuncio di reclamo avverso il succitato provvedimento disciplinare, non ha fatto seguito con il deposito delle relative motivazioni nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. Visto l’articolo 48 comma 2) del Codice di Giustizia sportiva in forza del quale i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dal prescritto contributo P Q M La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna dichiara irricevibile il reclamo della società Venturina Art e conferma la squalifica per tre giornate effettive di gara del calciatore Luca Bovini. Pone a carico della società Venturina Art il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di ricorso.

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