LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 24.03.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro PADOVANI CELIN/A.S.D.TROINA

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro PADOVANI CELIN/A.S.D.TROINA

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 02.03.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Padovani Celin Alessandro ricevuto a mezzo pec il 26.01.2022, regolarmente notificato in data del 17.01.2022 alla società ASD TROINA CALCIO;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 25 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della ASD TROINA CALCIO nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso (art. 25 bis, comma 5, del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza dell’avvocato del  calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nelle udienze del 02.03.2022, in persona del proprio avvocato;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2020/2021 che prevedeva il compenso lordo di euro 4.000,00;

Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di non aver ricevuto dalla società nessun compenso, ragione per la quale ha chiesto che la Società sia condannata al pagamento della complessiva somma di euro 4.000,00;

La C.A.E. ritiene fondato il ricorso, e non essendovi ragioni, nel merito, che possano portare ad escludere la fondatezza del ricorso, si ritiene conseguentemente che la resistente debba essere condannata al pagamento dell’intero importo richiesto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, dichiara la contumacia della ASD TROINA CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la condanna al pagamento in favore del Sig. Padovani Celin Alessandro di euro 4.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società ASD TROINA CALCIO di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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