LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 24.03.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano UNGARO/S.S.D. ARL ARZACHENA ACADEMY CS

 

RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano UNGARO/S.S.D. ARL ARZACHENA ACADEMY CS

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 02.03.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Gaetano UNGARO del 20/09/2021 (inviato a mezzo raccomandata a.r. il 13.10.2021 alla società SSD ARL Arzachena Academy C.S. con il quale, dato atto: a)  della sottoscrizione per la stagione sportiva 2020-2021 di un accordo economico con la citata società, ai sensi dell’art. 94ter, punto 6, N.O.I.F. che prevedeva il compenso globale lordo di € 30.658,28 a decorrere dalla data del 17.08.2020; b) dell’avvenuto pagamento della sola somma di € 26.332,00; chiedeva alla C.A.E. che la società fosse condannata al pagamento della somma di € 4.362,28

PRESO ATTO

Che la raccomandata inviata all’indirizzo della società SSD a.r.l. Arzachena Academy  C.S. c/o Stato Biagio Pirina – via Pasquale Demuro 15 è stata restituita al mittente in data 15.11.2021 con l’indicazione :” Al mittente per compiuta giacenza”; Che la società SSD a.r.l. Arzachena Academy  C.S non si costituiva nei termini di cui all’art. 25 bis c.5 del Regolamento della L.N.D. ed inviava a mezzo pec in data  21.02.2022 ed in data 24.02.2022  memorie difensive con le quali chiedeva di essere rimessa nei termini per la costituzione in applicazione dell’art. 294 c.p.c. tenuto conto che la mancata costituzione della società nei termini previsti dai vigenti regolamenti non era imputabile alla stessa avendo il ricorrente calciatore inviato la raccomandata alla società indirizzandola alla “ Via Demuro 15” in luogo di quello corretto, come si evince dalla visura della società “ Via Demuro 15-41” e , nel merito, produceva una serie di documenti attestante i pagamenti effettuati

Che in data 23.02.2022 il difensore del calciatore, inviava alla CAE ed alla società memoria con la quale rappresentava la tardività delle memorie difensive e, pertanto, chiedeva che venissero dichiarate nulle e/o inammissibili e confermava le richieste avanzate nel ricorso introduttivo.

VALUTATI

il ricorso nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, all’udienza del 02.03.2022 attraverso il proprio legale rappresentante, e dato atto dell’assenza della società SSD ARL Arzachena Academy C.S, ritualmente avvisata 

OSSERVA

Non ricorrono nel caso in esame le ragioni per la rimessione nei termini, in applicazione dell’articolo 294 c.p.c., così come richiesto dalla società SSD a.r.l. Arzachena Academy  C.S. Sul punto si osserva che è pur vero che l’indirizzo indicato sulla raccomandata inviata alla società non è del tutto completo avendo specificato il solo numero civico “15” mancando l’ulteriore numero civico “ 41” di via Demuro di Arzachena, come si evince dalla visura della società e dallo stesso Accordo Economico allegato dal ricorrente, ma è pur vero che all’indirizzo di via Demuro n. 15, pur indicato dalla società, la raccomandata è stata recapitata, non avendo il postino indicato sulla raccomandata “ indirizzo inesatto”, “ indirizzo inesistente”, “ indirizzo insufficiente”. Non ricorre, pertanto, l’ipotesi di cui all’art. 294 c.p.c. che consente al giudicante la remissione in termini quando la costituzione è stata impedita da causa non imputabile al contumace.

Non essendo intervenuta la costituzione nei termini di cui all’art. 25 bis , punto 6, N.O.I.F., si dichiara la contumacia della società con la conseguenza che le memorie e gli atti inviati dalla società a mezzo PEC alla C.A.E. non possono essere utilizzati ai fini della decisione. 

Il calciatore nel ricorso rappresenta di aver sottoscritto l’accordo economico per la stagione calcistica 2020/2021 per un importo lordo di € 30.658,28 e di aver ricevuto dalla società la somma di € 26.332,00, non specificando, però, quanto introitato in relazione a ciascun anno fiscale. Come è noto, i calciatori dilettanti sono sottoposti ad un particolare regime fiscale: sui compensi percepiti sino alla soglia di 10.000 euro non è prevista alcuna forma di imposizione ai fini delle imposte sui redditi. Per i redditi eccedenti e sino ai 20.658,28 euro è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23%.  Avendo il calciatore rappresentato nel ricorso di aver percepito- al netto- la somma di € 26.332,00, a fronte di un accordo economico che prevedeva al lordo la somma di € 30.658,28, e, non avendo specificato quanto ricevuto in ciascun anno fiscale, considerata  la ritenuta di imposta del 23%  e le addizionali comunali e regionali sulla somma di € 20.658,28, il calciatore ha titolo al pagamento dalla società SSD a.r.l. Arzachena Academy  C.S.  al netto della somma di € 25.157,89.

Alla luce della documentazione esaminata, la C.A.E. ritiene, pertanto, infondato il ricorso avendo il calciatore già percepito dalla società, al netto, così come indicato in ricorso, la somma dovuta in virtù dell’accordo economico sottoscritto in data 17.08.2020  

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Giancarlo IMPROTA/ASD REAL AVERSA 1925

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) ritualmente notificato il 24 dicembre 2021, il calciatore Giancarlo IMPROTA, nato a Napoli il 15 aprile 1987, tramite il suo Legale ha esposto che :

per la stagione sportiva 2020/2021 è stato tesserato per la società Real Aversa 1925 ASD, con un accordo economico pari ad euro 20.500,00, con durata dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 ; dalla Società ha ricevuto complessivi euro 4.500,00 suddivisi in due bonifici, rispettivamente di euro 1.500,00 e di euro 500,00, e due tranche in contanti, rispettivamente di euro 1.000,00 e di euro 1.500,00 ;

risulta creditore verso la Società di euro 16.000,00; ed ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore di euro 16.000,00, oltre interessi, spese e competenze legali.

Il 21 gennaio 2022 si è regolarmente costituita in giudizio la Società Real Aversa 1925 ASD, matricola n. 952836, producendo una memoria a firma del proprio avvocato.

In detta memoria, la Società ha ricordato come il calciatore avesse già presentato alla CAE un ricorso di pari oggetto, il quale a novembre 2021 è stato dichiarato inammissibile ed ha sostenuto che un ricorso dichiarato inammissibile non possa essere riproposto, e questo a differenza del ricorso dichiarato improcedibile, perché la dichiarazione di inammissibilità sancisce il principio di consumazione degli atti e quindi del ricorso.

La Società, poi, spostando l’attenzione verso il quantum richiesto dal calciatore, ha richiamato – chiedendone l’applicazione - il protocollo sottoscritto fra la LND e l’AIC il 25 settembre 2020, che impone il limite dell’80 % della somma netta pattuita nel contratto, giungendo quindi ad ammettere un credito del calciatore pari a euro 11.900,00 ( 80 % di euro 20.500,00, ossia euro 16.400,00 sottratto quanto già riconosciuto, e cioè euro 4.500,00 ). Altresì la società ha assunto che il calciatore potesse ricevere euro 6.000,00 dall’ente Sport e Salute, e che anche questa somma vada detratta dal totale dovuto al calciatore.

Quindi, a parere della Società, il credito del Sig. Improta per il ricorso di cui è causa deve essere ricalcolato in complessivi euro 5.900,00 ( 80 % di euro 20.500,00, ossia euro 16.400,00 sottratto quanto già riconosciuto dalla Società e quindi euro 4.500,00, sottratti ulteriori euro 6.000,00 erogati da Sport e Salute ).

Infine per quanto concerne la memoria di costituzione, spostando l’attenzione su presunte violazioni contrattuali, la Società ha fatto presente che il calciatore a febbraio 2021 ha subito un infortunio tale da costringerlo a sottoporsi ad un intervento chirurgico e, nonostante le convocazioni, non ha partecipato alle partite ed agli allenamenti.

A parere della società, la natura dell’accordo economico è sostanzialmente quella di rimborso spese per una serie di attività che il calciatore è chiamato a svolgere durante il periodo di tesseramento. Continua la società che il sig. Improta, successivamente all’infortunio, non ha in nessuna maniera supportato spese, né di trasporto né di altra natura, stante la prorogata assenza agli allenamenti e alle gare ufficiali, fatto che da sé non giustifica l’esborso richiesto con il ricorso. A riprova di quanto sopra, la Società chiede di escutere quali testimoni il sig. De Stefano, allenatore della società nella stagione 2020/21, ed il Dott. Buono, Direttore Generale della società sempre nella stagione 2020/21.

La Società conclude la memoria chiedendo alla CAE : di ammettere la prova per testi di detti soggetti ; in via preliminare, di accertare e dichiarare l’inammissibilità del ricorso ; in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità della vertenza per l’abnorme errore di calcolo.

Con memoria del 17 febbraio 2022 ritualmente notificata, il calciatore, sempre per il tramite dell’avvocato Aita, contesta il contenuto della memoria di costituzione della Società.

Il calciatore osserva che, in tema di riproposizione del ricorso, esso è stato dichiarato inammissibile solamente a causa di un cambio della PEC della Società comunicato nelle more del giudizio, e quindi per mancata integrità del contraddittorio. Per questo motivo, il ricorso va dichiarato perfettamente ammissibile perché riproposto entro la fine della stagione successiva a quella cui si riferiscono le pretese.

Il calciatore osserva altresì, producendo idonea documentazione, di non aver beneficiato di alcuna indennità, essendo titolare di partita IVA ed iscritto all’INPS – gestione commercianti - dal 20 maggio 2020 con codice 21537830WC, che non rientra fra quelli per i quali sono riconosciuti contributi statali o indennità governative.

In merito al protocollo, il calciatore fa presente che non è possibile applicarlo in quanto questo disciplina esclusivamente la stagione 2019-2020.

Nel merito dei presunti inadempimenti, il calciatore fa presente che anche infortunato ha continuato la sua attività sportiva e la riabilitazione con la società dopo l’intervento chirurgico. Infine il calciatore si oppone alla prova per testi, trattandosi di fatti mai contestati dalla Società.

Con memoria inviata per PEC il 23 febbraio 2022 – agli atti non si rileva la consegna della stessa – la società propone ulteriori scritti difensivi, contestando quanto assunto dal calciatore nella memoria del 17 febbraio.

La Società in buona sostanza in questa memoria :

sostiene che non c’è stato alcun cambio di PEC, essendo questa stata sostituita già a gennaio 2021. Per questo specifico aspetto, fin da ora si osserva che il cambio della PEC risale a gennaio 2021, ma al momento della proposizione del primo ricorso gli archivi non erano ancora stati aggiornati ; insiste che, avendo il calciatore ricevuto le indennità previste quale imprenditore, e non avendo partecipato se non all’ultima giornata di campionato per sua stessa ammissione, queste somme vadano scorporate dal computo totale delle somme richieste : a tali fini, la Società chiede alla CAE la verifica delle indennità ricevute dal calciatore ; chiede il rigetto del ricorso.

All’udienza del 2 marzo 2022 si sono presentate le parti in causa. Al termine di approfondita discussione, la causa è pronta per venire a sentenza e la decisione della CAE in merito al ricorso de quo è la seguente.

Il ricorso viene dichiarato ammissibile in quanto risulta provato da parte ricorrente che il primo ricorso era stato notificato alla PEC presente sul sistema AS 400, PEC che è stata modificata su detto sistema solo dopo la notifica del primo ricorso. Dunque, il calciatore non era a conoscenza - per responsabilità non direttamente imputabili a quest’ultimo - dell’intervenuto cambio della PEC della società, ed ha proposto la nuova domanda nei termini previsti dall’ordinamento.

Non risulta provato che ci sia stata una contestazione da parte della società al calciatore che non si è presentato agli allenamenti ed alle partite dopo l’infortunio. È provato invece che : (i) il calciatore ha messo a disposizione della società i referti medici comprovanti l’infortunio direttamente conseguente all’esercizio dell’attività sportiva e (ii) il calciatore non è stato ufficialmente convocato dalla società.

Non risulta provato dalla Società che il calciatore abbia ricevuto indennità di sorta da Sport e Salute, o da altre Autorità.

Non risulta condivisibile l’assunto sostenuto dalla Società che il calciatore, una volta infortunato per cause conseguenti all’attività sportiva, non debba ricevere quanto pattuito con la Società, specie in assenza di specifiche contestazioni di quest’ultima al calciatore sul punto.

Alla fattispecie di cui oggi è causa non risulta applicabile il protocollo sottoscritto fra la LND e l’AIC, che si riferisce esclusivamente alla stagione sportiva 2019-2020.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

accoglie la domanda principale presentata dal calciatore Giancarlo IMPROTA, nato a Napoli il 15 aprile 1987 di condanna della società Real Aversa 1925 ASD, matricola n. 952836, a corrispondergli euro 16.000,00. Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta del calciatore di riconoscimento degli interessi, delle spese e delle competenze.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

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