LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 3/CS del 24.03.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Leandro CAMPAGNA/F.C.RIETI SRL

 

RICORSO DEL CALCIATORE Leandro CAMPAGNA/F.C.RIETI SRL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE) datato 27 dicembre 2021 e ritualmente notificato il 4 gennaio successivo, il calciatore Leandro CAMPAGNA, nato a Latina il 24 maggio 1994, tramite il suo avvocato ha esposto :

che per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la società FC Rieti SRL, con un accordo economico pari ad euro 22.000,00, con durata dal 1° agosto 2021 al 30 giugno 2022 ; di essersi svincolato dalla Società il 16 dicembre 2021 ; ed ha chiesto la condanna della Società al pagamento in suo favore di euro 9.935,36, oltre interessi e rivalutazione.

La Società non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 2 marzo 2022 la CAE ha chiesto al legale rappresentante del calciatore, come fosse arrivato il calciatore all’importo indicato nel ricorso. L’avvocato ha risposto di aver fatto un calcolo su base giornaliera. La CAE ha verificato la correttezza di tale calcolo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. :

Accoglie la domanda presentata dal calciatore Leandro CAMPAGNA, nato a Latina il 24 maggio 1994, di condanna della società FC Rieti SRL a corrispondergli euro 9.935,36. Giusti motivi di equità portano a respingere la richiesta del calciatore di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione.

Dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it