C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 23/12/2021 – Delibera – • Gara PONTDONNAZHONEARNADEVANCO – BORGARO NOBIS 1965

• Gara PONTDONNAZHONEARNADEVANCO - BORGARO NOBIS 1965

Dall'analisi del referto arbitrale è risultato che la gara PONTDONNAZHONEARNADEVANCO - BORGARO NOBIS 1965 disputata in data 19/12/2021 alle ore 15.00 non ha avuto un regolare epilogo, essendo stata sospesa anzitempo dall'arbitro, al minuto 41 del secondo tempo, in ragione del comportamento gravemente antisportivo e violento da parte dei tesserati di entrambe le società sportive, i quali davano origine a una rissa sul terreno di gioco; in particolare al minuto 39 del secondo tempo, a seguito di un fallo avvenuto di fronte alla panchina della società di casa, il dirigente della società PONTDONNAZHONEARNADEVANCO, sig. PERRACCA SIMONE, spintonava più volte un giocatore della squadra avversaria, dando origine a una mass confrontation che coinvolgeva quasi tutti i calciatori e i dirigenti delle due squadre, e in particolare il guardalinee della società BORGARO NOBIS 1965, sig. TRIDICO SALVATORE, che abbandonava la sua posizione sulla linea laterale opposta per partecipare attivamente alla mass confrontation. In ragione di tali comportamenti il direttore di gara, stante la situazione di forte tensione, non ritenendo di poter proseguire nella direzione della gara, interrompeva la gara. Ciò premesso, appare evidente la responsabilità oggettiva di entrambe le società sportive per il comportamento violento e gravemente contrario ai principi di correttezza messo in atto dai propri tesserati, giocatori e dirigenti. Pertanto, SI DELIBERA - di comminare la sanzione della perdita della gara nei confronti di entrambe le società sportive, con il risultato 0 - 3; - di infliggere l'ammenda dell'importo di Euro 100,00 a carico di ciascuna delle società PONTDONNAZHONEARNADEVANCO e BORGARO NOBIS 1965; - di squalificare fino al 29/4/2022 i signori PERRACCA SIMONE e TRIDICO SALVATORE, per l’attiva partecipazione alla rissa; - negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.

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