F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 225/CSA pubblicata il 29 Marzo 2022 – A.C. Milan S.p.A.

Decisione n. 225/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 229/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONE I

composta dai Sigg.ri:  

Carmine Volpe – Presidente

Andrea Lepore - Componente (relatore)

Michele Messina - Componente 

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 229/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.C. Milan S.p.A. in data 09.03.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 207 del 07.03.2022, avverso la sanzione dell'ammonizione con diffida (quarta sanzione) inflitta al calciatore Bosisio Marco in relazione alla gara Primavera Timvision 1 - Trofeo Giacinto Facchetti Napoli/Milan del 06.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 15.03.2022, il prof. avv. Andrea Lepore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 09.03.2022, la società A.C. Milan propone reclamo avverso la delibera del giudice sportivo, pubblicata in C.u. n. 207 del 7 marzo 2022, nella parte in cui il calciatore Marco Bosisio veniva inserito tra i giocatori colpiti da quarta ammonizione, entrando in ‘diffida’.

La sanzione veniva registrata in ragione del referto depositato dall’arbitro della gara Napoli-Milan del campionato Primavera Timvision 1 - Trofeo Giacinto Facchetti Napoli/Milan del 06.03.2022.

Da tale documentazione emerge che Marco Bosisio risulta iscritto tra i calciatori colpiti da ammonizione per «Fallo di giuoco SPA», dove l’acronimo “SPA” sta per stopping promising action.

La reclamante, al contrario, afferma che il calciatore autore dell’intervento irregolare sia Nsiala Makengo Clinton. A sostegno delle sue argomentazioni deposita estratto del filmato dell’incontro dal quale si evincerebbe lo scambio di persona.

In ragione di ciò, chiede che tale documento venga acquisito quale mezzo di prova ai sensi dell’art. 61, comma 2, C.G.S. e domanda che venga annullata la sanzione dell’ammonizione a quest’ultimo comminata dall’arbitro, che venga di conseguenza annullata la delibera del giudice sportivo nella parte nella quale iscrive tra i calciatori in ‘diffida’ il Bosisio e che venga individuato quale destinatario del provvedimento disciplinare il calciatore Nsiala Makengo Clinton.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo meriti accoglimento per i motivi che seguono.

In primo luogo, il Collegio ritiene ammissibile quale mezzo di prova il filmato depositato dalla reclamante, in ossequio a quanto disposto dall’art. 61, comma 2, C.G.S., a tenore del quale «Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr., ex plurimis, in tema di ammissione della c.d. prova televisiva ai soli fini disciplinari, Corte sportiva d’appello, dec. n. 184 del 17 febbraio 2020, nonché Corte sportiva d’appello, dec. n. 30 del 14 dicembre 2020).

Dalle immagini visionate risulta evidente lo scambio di persona e che il calciatore effettivamente ammonito sia Nsiala Makengo Clinton.

Sì che, è fondato il reclamo dell’A.C. Milan nella parte in cui domanda di annullare la delibera del giudice sportivo ove viene comminata l’ammonizione con diffida al Bosisio.

Al contrario, ex art. 73 C.G.S., la Corte non ritiene sia nelle proprie competenze annullare la sanzione riportata nel referto di gara e irrogare d’ufficio il provvedimento disciplinare al calciatore Nsiala. Pertanto, su tale punto, si rinvia per l’esame del merito al giudice di prime cure per le opportune valutazioni.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, in parziale riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione dell’ammonizione con diffida (quarta sanzione) irrogata al calciatore Marco Bosisio. Manda al Giudice Sportivo per gli eventuali ulteriori provvedimenti per quanto di competenza.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                                        Carmine Volpe

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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